Colpa medica e oneri probatori.
Può capitare che il medico commetta qualche errore nel corso di un intervento. Errore che può causare lesioni di varie entità, nell’immediato o in futuro. Erroneamente si crede che la sua semplice esistenza basti per fondare la responsabilità medica. È corretto dire che, se l’errore non era prevedibile la colpa medica non sussiste. A completare il quadro ci pensa la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 29853/18, ribadisce quelli che sono gli oneri di prova delle parti. Per onere si intende una situazione giuridica in cui un soggetto è tenuto ad un determinato comportamento affinché si producano effetti giuridici a lui favorevoli.
Indice dei contenuti
Onere probatorio del danneggiato: il nesso di causalità.
La parte danneggiata ha l’importante compito di provare l’esistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa del medico e l’evento dannoso. Per nesso di causalità ( detto anche nesso causale ) si intende quell’elemento che lega l’evento alla condotta, cioè permette di stabilire se il primo sia o meno conseguenza della seconda. Non finisce qua: l’esistenza del nesso non permette di giudicare automaticamente “colposa” la condotta. I due sono oggetto di due accertamenti diversi. In virtù di quanto appena detto e nel rispetto del diritto di difesa ( garantito a qualunque soggetto dall’art. 24 Cost. ), la controparte deve aver modo di raccogliere e proporre materiale in sua difesa.
Onere probatorio della struttura sanitaria: la condotta colposa.
Assolto con esito positivo l’onere probatorio del danneggiato, sorge in automatico quello della struttura sanitaria. Quest’ultima deve dimostrare che la condotta tenuta dal medico non è colposa. Per condotta colposa si intende: una comportamento che, per imprudenza o perché in contrasto con la legge, ha causato un evento dannoso che l’agente non aveva intenzione di produrre. Nell’ordinanza in questione, la Corte dichiara che è «a carico della struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l’esito negativo sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile». È infatti regola generale quella secondo la quale: se l’evento dannoso non era prevedibile, nemmeno rispettando le linee-guida sanitarie e utilizzando tutte le conoscenze del professionista medio, non sussiste responsabilità in capo al medico.
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