Come si fa l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario?

È possibile che gli eredi non siano intenzionati ad accettare l’eredità, poiché con essa vengono trasferiti anche gli oneri e i debiti.

Oltre all’accettazione e al rifiuto dell’eredità vi è una terza via: l’accettazione con beneficio d’inventario.

Cos’è l’accettazione con beneficio di inventario?

Essa è la “dichiarazione resa con atto pubblico attraverso cui l’erede dichiara di accettare con beneficio di inventario” (art. 490 cod.civ.), escludendo cioè gli oneri e i debiti. 

La legge prevede tale opzione come necessaria per:

  • i minori o gli interdetti;
  • i minori emancipati o gli inabilitati;
  • le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti. 

Il fine è quello di mantenere autonomo il patrimonio e compensare l’attivo dell’eredità con il passivo in esso.

Come si richiede tale beneficio?

È necessaria la dichiarazione di accettazione con tale beneficio nella forma dell’atto pubblico (pena la nullità). Essa deve essere:

  • ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario ove si è aperta la successione;
  • inserita nel registro delle successioni del medesimo tribunale entro un mese da tale inserimento;
  • trascritta dal cancelliere presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. 

Come si effettua l’inventario?

All’accettazione è attigua (precedente o seguente) l’apertura dell’inventario.

Se l’erede è in possesso dei beni dell’eredità, egli deve completare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, altrimenti si ha l’accettazione semplice. Medesimo risultato si ha se, completato l’inventario, entro quaranta giorni non dichiari se accetta o rinuncia all’eredità.

Se invece l’erede non è nel possesso dei beni ereditari può dichiarare l’accettazione col beneficio fino alla prescrizione del diritto (10 anni) e effettuare l’inventario in tre mesi da allora.

L’erede si occupa dell’amministrazione e della liquidazione del patrimonio nell’interesse proprio e dei creditori, rispondendo solo per dolo o colpa grave. Vi è decadenza dal beneficio di inventario nei casi di:

  • alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione;
  • omissioni o infedeltà nell’inventario;
  • inosservanza delle procedure previste dalla legge

Conclusione

Una volta effettuati l’inventario e la liquidazione da un erede, esso va a beneficio di tutti gli altri. L’eventuale residuo del patrimonio, se accettato dagli eredi, confluisce proporzionalmente nei rispettivi patrimoni.

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