La nuova legge sulla legittima difesa: cosa cambia?

Il nuovo testo di legge sulla legittima difesa, voluta dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, è stato approvato in terza lettura in Senato il 28 marzo 2019. L’esito della votazione è stato: 201 voti favorevoli, 38 voti sfavorevoli e 6 astenuti.

Modifiche Art. 52 c.p:

  • Il primo comma del suddetto articolo è rimasto uguale al testo originario ribadendo che l’istituto della legittima difesa può essere esercitato per difendere ogni genere di diritto da un’offesa ingiusta;
  • il secondo comma introduce l’avverbio “sempre” che annulla l’idea di proporzione tra offesa dell’aggressore e difesa della vittima. L’aggiunta del detto termine si scontra necessariamente con il principio di discrezionalità del giudice (prima era il giudice a stabilire di volta in volta se ci fosse o meno proporzionalità).

Modifiche Art 55 c.p:

La modifica dell’art 55 c.p. ha introdotto una causa di esclusione della punibilità per il soggetto che abbia agito al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge poiché “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.  Se da un lato la nuova attenzione alla condizione psicologica della vittima al momento dell’aggressione è un fattore positivo, poiché avvicina l’Italia alle molte altre legislazioni straniere in cui è da tempo prevista, dall’altro è negativo per il fatto che la “gravità” di cui si parla è soggettiva e non misurabile.

Ulteriori modifiche:

  • Nei casi di furto in abitazione sarà possibile ottenere la sospensione condizionale della pena solo a fronte dell’integrale risarcimento della vittima per i danni subiti;
  • Inasprimento delle pene per i reati di violazione di domicilio e furto in abitazione e rapina:
  • violazione di domicilio: nel minimo da 3 a 4 anni, nel massimo da 6 a 7 anni. 
  • furto in abitazione e rapina: nel minimo da 4 a 5 anni, resta fermo il massimo fissato a 10 anni. 

L’opinione pubblica risulta attualmente divisa tra coloro che riconoscono un’effettiva maggiore tutela per le vittime e coloro che sollevano invece dubbi di legittimità costituzionale poiché considerano pericolosi non solo gli automatismi della suddetta legge ma anche la conseguente restrizione degli spazi di valutazione dei magistrati. 

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