Quando si parla di responsabilità civile del farmacista?

L’attività del farmacista rientra nella categoria di prestazioni d’opera intellettuale. Ciò significa che egli gode di una certa discrezionalità. Tuttavia, questa discrezionalità è controbilanciata dai numerosi obblighi da rispettare, poiché quello che svolge è pur sempre un servizio di pubblica necessità a tutela del diritto alla salute. Giuridicamente parlando, il farmacista deve fare i conti con cinque forme di responsabilità: civile, penale, amministrativa, erariale e deontologica.

Responsabilità civile e le sue conseguenze.

La dispensazione del farmaco rientra nella categoria delle attività pericolose. Ciò permette di ricollegare questa attività all’art. 2043 c.c. Secondo quest’ultimo, chi cagiona un danno, dolosamente o colposamente, è obbligato a risarcire il danneggiato. Ciò che obbliga il farmacista al risarcimento è la presenza del nesso di causalità. In parole povere, il fatto illecito( condotta del farmacista ) deve essere la causa dell’evento ( danno subito ).

Criteri di attribuzione della responsabilità civile.

Ai sensi dell’art. 2050 c.c. è il professionista a dover dimostrare che l’incidente non è a lui imputabile. Ciò avviene dimostrando di aver affrontato la situazione con una condotta diligente, utilizzando le conoscenze proprie del mestiere per garantire i livelli essenziali di assistenza. Inoltre, il farmacista è responsabile civilmente dei danni provocati dai suoi dipendenti.

Quando il farmacista non è responsabile del danno?

Il farmacista è esente da responsabilità quando si attiene a quanto prescritto dal medico. L’importante è che il farmacista svolga l’attività con diligenza, che va valutata in base alla natura dell’attività ( detta diligenza qualificata ). Quindi, si capisce, ad esempio, perché nei casi di prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, il farmacista deve mettersi in contatto con il medico.

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