Voucher? No grazie. Chiedo il rimborso

Tutorial su come avere il rimborso 

di viaggi e vacanze (compresi pacchetti e vacanze studio)

per Coronavirus (Covid-19)

(parte quarta)

Dal 30 aprile al 18 luglio 2020

Si può rifiutare il voucher, per avere il rimborso immediato di viaggi e vacanze (compresi pacchetti e vacanze studio) per Coronavirus (Covid-19)?

Nel periodo che va dal 30 aprile al 18 luglio 2020, entrano in vigore, in materia di voucher, alcune variazioni importanti.

Innanzitutto, si consente, ai vettori e alle strutture ricettive, di muoversi prima del cliente, consentendogli di usare il voucher quale rimborso di viaggi e vacanze (compresi pacchetti e vacanze studio) a causa del Coronavirus (Covid-19), senza più attendere alcuna comunicazione o iniziativa preventiva del cliente (così non era nei periodi precedenti: vedi la parte seconda e la parte terza di questo tutorial).

Ciò però può avvenire solo se è impossibile eseguire il contratto, “in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri”, a causa dell’emergenza epidemiologica.

Se così è, occorre verificare, in ogni singolo caso:

  • se effettivamente il vettore, la struttura ricettiva e l’organizzatore turistico abbiano indicato, come causale, un provvedimento impeditivo che giustifica il loro recesso;
  • se ne abbiano dato “tempestiva comunicazione”, in modo che sia ovviamente certo e dimostrabile (questo vale per i soli contratti di trasporto e di soggiorno); 
  • se abbiano inviato il voucher nei 30 giorni successivi la loro comunicazione (per i soli contratti di trasporto e di soggiorno) e comunque non oltre i 60 giorni dalla data prevista d’inizio viaggio (per i pacchetti turistici e le vacanze studio).

Un’altra verifica importante è sulle condizioni e sui presupposti per l’emissione del voucher.

I casi previsti dalla normativa precedente (già descritti nei due articoli precedenti) restano validi e non registrano novità particolarmente rilevanti.

Ma, occorre riprenderli con molta attenzione, per combattere l’altra grande novità, introdotta in questo periodo, e cioè: il voucher non è più subordinato alla accettazione del cliente.

In altre parole, in questo limitato periodo di tempo (e, cioè, dal 30 aprile al 18 luglio 2020), se vi fosse stato lo scioglimento di un viaggio, di un contratto di soggiorno o di un pacchetto turistico (comprese la vacanza studio), il voucher che fosse stato proposto al cliente, questi non potrebbe rifiutarlo, salvo che si riesca a dimostrare che non c’erano le condizioni e i presupposti per emetterlo.

Ecco perché occorre una verifica minuziosa del caso singolo e un confronto con le norme che stabiliscono i casi in cui il voucher è ammesso (sul punto, si vedano gli articoli precedenti).

Da qui il seguente …

Riepilogo.

  • Se, nel periodo che va dal 30 aprile al 18 luglio 2020, il vettore, la struttura ricettiva e l’operatore turistico hanno comunicato il loro recesso dal contratto di trasporto, dal contratto di soggiorno e dai pacchetti turistici (comprese le vacanze studio), occorre confrontare il singolo caso alle norme vigenti, allo scopo di evidenziare la mancanza dei presupposti e chiedere il rimborso per il Coronavirus (Covid-19).
  • La stessa verifica (con possibilità di chiedere il rimborso per il Coronavirus) si imporrebbe anche nel caso fosse stato il cliente a fare comunicazioni finalizzate allo scioglimento del contratto.
  • Se nessuno avesse comunicato nulla e il cliente non avesse -pure lui- scritto nulla, allora si può dire no al voucher, ovviamente se emesso e consegnato in questo stesso periodo.

Se rientri in un caso tra quelli riepilogati, scarica gratuitamente il Modulo di richiesta del rimborso per il Coronavirus (Covid-19) e, se ti va, segnala il tuo caso su  info@legalars.net: diventerà un caso-studio da citare nei futuri corsi e aggiornamenti.

Altrimenti, segui gli altri brevi articoli informativi (con video) e trova la soluzione che fa per te.