Risarcimento danni per il locatore.

La locazione, impropriamente conosciuta come “affitto”, è il contratto con cui una parte (proprietario o locatore) si impegna a garantire l’utilizzo di un bene per un tempo determinato ad un’altra parte (conduttore), dietro corrispettivo.

Può accadere che durante tale utilizzo il bene venga danneggiato. In questi casi si procede al risarcimento del danno

Risarcimento del danno, cos’è? 

Nel momento in cui il proprietario viene a conoscenza del danno, può chiedere il risarcimento direttamente ai conduttori. 

Non sempre però si raggiunge un accordo sul risarcimento ed in tali casi il locatore può richiedere al giudice che l’obbligazione venga rispettata e il danno venga risarcito. 

Si procede dunque a verificare se il danno esiste, quale sia l’entità di esso e se sia imputabile al conduttore. Tutto ciò deve essere dimostrato dal locatore, sul quale incombe l’onere della prova.

Diversi tipi di danno. Va risarcito anche il lucro cessante?

Normalmente si intende risarcibile il danno emergente, ovvero quello materiale arrecato al bene (es. alterazione o rottura di un oggetto parte della locazione). Pertanto il risarcimento sarà equivalente al costo per ripararlo, sostituirlo o semplicemente compensare il valore di esso.

La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito, nell’ordinanza n. 6596/19, sez. III civile, del 7 marzo 2019, che bisogna considerare anche il lucro cessante, ovvero il danno arrecato dalla mancata opportunità di guadagno. Nel caso in analisi si trattava di un immobile che aveva subìto molteplici danni da parte dei conduttori. La Suprema Corte ha accolto quello che era già un filone giurisprudenziale maggioritario, obbligando a risarcire non soltanto i costi di ristrutturazione del bene ma anche il mancato guadagno derivante dalla necessità di attendere le tempistiche della ristrutturazione (determinate in 9 mesi nel caso particolare) per poter nuovamente locare il bene.

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