Consenso e autodeterminazione del paziente.

La professione sanitaria può essere tanto affascinante quanto rischiosa. Dal punto di vista legale, chi si trova in questo settore è soggetto a linee guida e obblighi ( ad es. gli obblighi informativi ) a tutela della dignità della persona del paziente.

Il consenso informato del paziente.

Nell’art. 32 della costituzione leggiamo che “nessun intervento sanitario può essere compiuto o proseguito senza un consenso manifestato dal soggetto interessato, salvo quanto previsto da apposite disposizioni di legge”. L’ intento è quello di tutelare il diritto all’integrità fisica, che comprende il diritto del paziente ad ottenere un consenso informato. Nell’adempimento a tale dovere, il medico deve fornire informazioni in relazione al trattamento sanitario e ad eventuali rischi futuri. Ovviamente esistono casi in cui il trattamento risulta obbligatorio, il c.d. trattamento sanitario obbligatorio (TSO). L’obbligo informativo è funzionale all’esercizio del diritto di autodeterminazione.

Diritto di autodeterminazione.

Da intendersi con esso il riconoscimento della capacità di scelta autonoma e indipendente dell’individuo. Il diritto in questione trova tutela nell’art. 2 della costituzione e nella Convenzione di Oviedo ( Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina ). La sua importanza deriva dal fatto che esso riguarda il diritto di prendere in maniera cosciente ed autonoma decisioni esistenziali, quali subire un trattamento sanitario. Si spiega così il motivo per cui l’esecuzione di un intervento, senza l’acquisizione  del consenso, permetta al paziente di chiedere il risarcimento per la violazione del suo diritto ad autodeterminarsi.

Prevedibilità dell’esito dell’intervento.

L’esito infausto dell’intervento dà vita alla c.d. colpa medica nei confronti del sanitario e, di conseguenza, al diritto al risarcimento in capo al paziente. Se nel corso dell’intervento, o in una fase successiva, si verifica un aggravamento delle condizioni del paziente, le ipotesi sono due:

  •  il peggioramento è prevedibile ed evitabile, si considera qui colpa del medico;
  • l’aggravamento non è prevedibile o non è evitabile, le condizioni del paziente integrano la fattispecie della colpa non imputabile.

Eventuali complicanze, che sorgono nel corso dell’intervento, non assumono nessun rilievo nel campo giuridico ( come confermato dal Tribunale di Firenze nella sentenza n. 2807/2017 ).

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