Nullità, annullabilità e riduzione del testamento.

Il testamento è l’atto con cui il de cuius dispone dei propri beni e rapporti giuridici successivamente alla morte. Come qualsiasi negozio giuridico, esso può essere affetto da vizi. Il codice civile prevede dunque una serie di rimedi contro un testamento viziato, esperibili dagli eredi o da chi vi abbia interesse.

Quali sono i vizi di un testamento?

Innanzitutto è necessario sapere quali vizi possono inficiare il testamento:

  • vizi sostanziali, qualora il testamento non rispetti le previsioni di legge (es. disposizioni in favore del notaio o dei testimoni nel testamento pubblico);
  • vizi formali, attinenti alla forma (es. errori di ortografia nel testamento olografo o assenza di testimoni nel testamento pubblico);
  • difetto della capacità, cioè l’incapacità di disporre validamente per testamento (es. testamento redatto da minore o incapace di intendere e di volere);
  • vizi della volontà, per violenza, errore e dolo (es. testamento redatto sotto minaccia).

Quali le conseguenze?

In presenza di un testamento viziato, le conseguenze che il giudice può farne derivare sono principalmente tre:

  • annullabilità, per vizi formali non gravi, difetto di capacità e vizi della volontà. Solo la parte per la quale è posta a protezione (solitamente gli eredi) possono chiedere al giudice l’annullamento del testamento, entro cinque anni dalla manifestazione del vizio;
  • nullità e, nei casi più gravi, inesistenza, per vizi formali gravi e vizi sostanziali. Tale rimedio può essere richiesto al giudice da chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile;
  • riduzione, qualora siano lese le quote di legittima (vizio sostanziale), ovvero quanto gli eredi devono necessariamente ricevere dal patrimonio del de cuius nel momento in cui accettano l’eredità. Si procede dunque alla riduzione proporzionale del testamento entro i limiti di legge entro dieci anni.

È necessario l’interesse ad agire.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito, nella sentenza n. 2489, sez. VI civile, del 29 gennaio 2019, che in ogni caso l’attore legittimato ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento deve dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire, dando prova della lesione del proprio diritto e del danno alla propria sfera giuridica.

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