I diritti del consumatore nei contratti a durata.
Il soggetto X agisce in giudizio nei confronti di una nota compagnia di telefonia ( Y ) chiedendo la censura di alcune clausole inserite nel contratto tra di loro stipulato ( detto contratto di durata ). Le clausole lamentate prevedono un periodo di rinnovo e fatturazione pari a 28 giorni. La contestazione si fonda sul fatto che un tale periodo, non avendo alcun aggancio con la prassi commerciale né con la vita quotidiana, lederebbe i diritti fondamentali del consumatore. Nel prosieguo del procedimento, l’organo giudicante ritiene degna di tutela la posizione di X e, alla fine, inibisce a Y l’uso di tali clausole. I due elementi principali che hanno portato a questa decisione sono due:
- la considerazione che la pratica di Y rientra nella nozione di pratica commerciale scorretta;
- Che ciò lede i diritti fondamentali del consumatore, contenuti nel Codice del consumo.
Indice dei contenuti
La pratica commerciale scorretta.
La compagnia non è stata ammonita per il semplice fatto di aver applicato un periodo di fatturazione più breve di quello mensile, ma per non aver adeguatamente informato il consumatore di tale eccezione alla regola. Infatti, leggendo la disciplina comunitaria che disciplina la materia, emerge la comune convinzione che per tali servizi il periodo “standard” di rinnovo sia quello mensile. La clausola contestata quindi poteva essere adottata legittimamente solo dandone comunicazione espressa prima della conclusione del contratto. Per capire meglio riprendiamo quanto detto dal Collegio giudicante. Esso, in un primo momento, riconosce il fatto che i 28 giorni previsti dalla clausola potevano fondarsi sul mese lunare ( appunto di 28 giorni e detto mese sidereo ). Continuando, riconosce che è da oltre due 2.000 anni che l’unità temporale basata sui moti lunari è stata abbandonata, in favore del mese solare. Pertanto, sommando quanto appena detto all’analisi della disciplina comunitaria ( accennata poco sopra ), il risultato è che la compagnia telefonica, per adottare un periodo di rinnovo diverso da quello mensile, avrebbe dovuto adempiere ai suoi doveri precontrattuali di informazione nei confronti del consumatore.
I diritti fondamentali ed inviolabili del consumatore.
I diritti del consumatore lesi sono quelli contenuti nell’articolo 2 del Codice del consumo. Questo articolo, che al comma 1 riconosce l’utilità dell’istituzione delle associazioni dei consumatori, al comma 2 elenca quelli che sono i diritti fondamentali del consumatore. Quelli che qui ci interessano sono i diritti:
- ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali.
Il punto di incontro tra questi diritti e l’attività della compagnia è rappresentato dalla direttiva 2011/83/UE, che prescrive stringenti obblighi precontrattuali a carico del professionista. Più precisamente, il professionista deve fornire, prima della stipula del contratto, un’esaustiva informazione riguardo le caratteristiche principali dei beni o servizi oggetto del contratto e sul prezzo. Il senso della disciplina a tutela del consumatore è la seguente: il consumatore deve essere messo nelle condizioni di poter scegliere tra i vari concorrenti ed ogni concorrente deve fornire un’informazione adeguata della propria attività, e dei propri contratti, affinché il consumatore possa compiere scelte informate e coscienziose. Ogni attività che lede il diritto alla scelta informata del consumatore non è ammessa.
Per guardare il caso da un’altra prospettiva prova a dare una veloce lettura a: La diligenza in un’attività come canone di lealtà.
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