Voucher? No grazie. Chiedo il rimborso

Tutorial su come avere il rimborso 

di viaggi e vacanze (compresi pacchetti e vacanze studio)

per Coronavirus (Covid-19)

(parte terza)

Dal 17 marzo al 29 aprile 2020

Quando è possibile avere, al posto del voucher, il rimborso immediato di viaggi e vacanze (compresi pacchetti e vacanze studio) per il Coronavirus (Covid-19)?

Dal 17 marzo 2020, al contratto di trasporto e al pacchetto turistico (per i quali era stato già introdotto il “sistema-voucher”), si aggiunge un terzo contratto, che è il contratto di soggiorno, al quale viene semplicemente estesa la speciale tutela dettata per i contratti di trasporto in materia di scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta. 

Perciò, sinteticamente:

A) i contratti di trasporto e di i contratti di soggiorno possono sciogliersi:

  • se il cliente si trova in quarantena, o in permanenza domiciliare, o ricoverato in struttura sanitaria o sottoposto a divieto di allontanamento dalle aree che, nel DPCM vigente al momento del viaggio, sono elencate tra le interessate dal contagio (e ciò solo per i contratti che debbano eseguirsi nel periodo in cui il cliente è costretto alle misure sopra dette);
  • se la partenza e l’arrivo siano in area compresa negli elenchi del DPCM vigente, tra quelle interessate dal contagio;
  • se l’arrivo sia in Stati Esteri interessati dal contagio, in cui risultino adottati provvedimenti che vi vietano l’accesso. 

In ogni caso, deve essere lui (il cliente) a voler sciogliere il contratto, comunicandolo al vettore, all’organizzatore turistico ovvero a chi concede il soggiorno.

A nulla vale che a stabilirlo sia uno di questi ultimi tre.

B) Per i soli pacchetti turistici (comprese le vacanze studio) resta ferma la possibilità che il turista eserciti il recesso previsto dal codice del turismo, ma solo nei casi sopra descritti (per lo scioglimento dei contratti di trasporto e soggiorno) e, peraltro, neanche in tutti i casi, non essendo previsto il recesso del turista nei pacchetti da eseguirsi in Stati Esteri, sottoposti a provvedimenti che vi impediscono l’accesso.

Questo è tutto: dal 17 marzo al 29 aprile 2020, senza le condizioni e i comportamenti sopra esposti, il “sistema-vouchernon si applica, per nessuno dei tre contratti.

Oltretutto, in generale, quand’anche fosse legittima l’emissione del voucher

  • non v’è nulla che impedisca al cliente di non accettarlo (visto che il voucher diventa irrinunciabile solo dal 30 aprile 2020), 
  • così come non v’è nulla che gli impedisca di seguire altre vie e modalità di scioglimento del contratto.

Riepilogo.

  • Nel periodo che va dal 17 marzo 2020 al 29 aprile 2020, se il cliente non ha scritto nulla al vettore e l’organizzatore turistico, può dire no al voucher che dovesse essergli prospettato in questo stesso periodo;
  • se, diversamente, avesse scritto qualcosa, basta verificare se siano rispettate tutte le limitazioni in cui è ammesso il voucher, altrimenti si può chiedere il rimborso per il Coronavirus (Covid-19);
  • resiste ancora la tesi che il cliente non sia tenuto ad accettare il voucher, tenuto conto che lo svincolo da qualsiasi suo rifiuto o accettazione entra in vigore solo dal 30 aprile 2020.

Il cliente resta libero di usare modalità diverse di scioglimento, senza vincolo o preoccupazione di voucher (come esemplificato nell’articolo relativo al “viaggio-vacanza tutto compreso”).

Se credi di rientrare in uno dei casi indicati in questo riepilogo, scarica gratuitamente il Modulo di richiesta del rimborso per Coronavirus (Covid-19) e, se ti va, segnala il tuo caso su  info@legalars.net: diventerà un caso-studio da citare nei futuri corsi e aggiornamenti.

Altrimenti, segui gli altri brevi articoli informativi (con video) e trova la soluzione che fa per te.