Art. 17 Costituzione
Dispositivo
- I cittadini hanno diritto di radunarsi pacificamente e senz’armi [ c.p. 654-655 ].
- Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
- Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Spiegazione dell’art. 17 costituzione
“I cittadini hanno diritto di radunarsi pacificamente e senz’armi”.
Nella sua formulazione iniziale, l’articolo esordiva con le parole “Tutti hanno diritto…”, soltanto dopo vari dibattiti si scelse di riconoscere il diritto di riunirsi soltanto ai cittadini.
“Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”
Un’analisi congiunta del secondo e terzo comma può agevolare la comprensione.
Ciò che suscitò dibattiti intorno a questi due commi fu una domanda: il preavviso è obbligatorio oppure no?
- In un primo momento era stata prevista l’obbligatorietà del preavviso sia per le riunioni in luoghi pubblici (come strade e piazze) sia nei luoghi aperti al pubblico (musei, teatri, cinema ecc.).
- Solo in un secondo momento, fu deciso di mantenere l’obbligatorietà per i luoghi pubblici e di limitarla per i luoghi aperti al pubblico solamente ai casi di pericolo per la pubblica incolumità.
- Infine, l’Assemblea Costituente approvò la sua formulazione finale , con la quale era esclusa l’obbligatorietà del preavviso per le riunioni in luogo privato e in luogo aperto al pubblico.
Quindi, in sostanza, l’art. 17 riconosce una piena libertà di riunione nei luoghi privati e in quelli aperti al pubblico. Tale pienezza non è prevista, invece, per le riunioni nei luoghi pubblici, in occasione delle quali è richiesta la comunicazione di un preavviso alle autorità di pubblica sicurezza. Il preavviso deve essere dato al questore con atto redatto in forma scritto, almeno tre giorni prima e deve contenere: il giorno, l’ora, il luogo e l’oggetto della riunione; le generalità delle persone designate a prendere la parola; le generalità e le firme dei promotori. Sia nei casi in cui il preavviso è necessario sia in quelli in cui invece no, l’unico limite previsto è rappresentato dalla necessità che i cittadini si riuniscano pacificamente e senz’armi.
Se dovesse risultare necessario per comprovate esigenze di sicurezza o di incolumità pubblica, l’autorità giudiziaria può emettere un divieto di riunione solamente per quanto concerne i luoghi pubblici, ma il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione delle possibili ragioni in grado di turbare la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Adesso passiamo ad un’analisi più pragmatica.
Esistono vari tipi di riunioni:
- riunioni private, esse solitamente si svolgono in luoghi privati, tra una cerchia di persone non suscettibile di estensione;
- riunioni aperte al pubblico, anch’esse si tengono in luoghi privati, tuttavia è concessa la partecipazione a chiunque sia in possesso di determinati requisiti specificamente indicati;
- riunioni pubbliche, ad esse può partecipare chiunque ne abbia intenzione;
- assembramenti, con tale termine si descrive quell’incontro occasionale determinato per lo più da circostanze improvvise e impreviste;
- dimostrazioni, sono riunioni che finalizzate ad operare una manifestazione per motivi politici o civili;
- cortei, se nelle precedenti abbiamo per lo più immaginato delle riunioni “statiche” (cioè che si svolgono per intero in un solo posto), i cortei sono riunioni “dinamiche”. Si tratta di riunioni in movimento, per le quali l’identità del luogo non è strettamente importante.
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