Locazione

Art. 7 legge 431 del 1998

Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile

  1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato e’ la dimostrazione che il contratto di locazione e’ stato registrato, che l’immobile e’ stato denunciato ai fini dell’applicazione dell’ICI e che il reddito derivante dall’immobile medesimo e’ stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all’articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell’ultima denuncia dell’unita’ immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell’applicazione dell’ICI, gli estremi dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto e’ stato dichiarato nonche’ gli estremi delle ricevute di versamento dell’ICI relative all’anno precedente a quello di competenza.

SPIEGAZIONE

L’articolo 7 contiene un insieme di disposizioni dirette in primo luogo a garantire l’adempimento degli obblighi tributari relativi agli immobili locati per il cui rilascio il proprietario promuova l’adozione di specifico provvedimento.

È stabilito che la messa in esecuzione del provvedimento è subordinata alla dimostrazione che il contratto di opzione è stato registrato “nei modi previsti dalla vigente normativa” e che l’immobile è stato denunciato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e dell’ICI.

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