Locazione

Art. 13 legge 431 del 1998

Patti contrari alla legge

  1. E’ nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E’ fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, numero 6), del codice civile.
  2. Nei casi di nullita’ di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, puo’ chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
  3. E’ nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
  4. Per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 e’ nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell’articolo 2, e’ nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
  5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennita’ di occupazione maturata, su base annua, e’ pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato.
  6. Nei casi di nullita’ di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato, puo’ richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore puo’ altresi’ richiedere, con azione proponibile dinanzi all’autorita’ giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero dal comma 3 dell’articolo 2. Tale azione e’, altresi’, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non puo’ eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l’alloggio per i motivi ivi regolati. L’autorita’ giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall’entrata in vigore della presente legge.
  8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi e’ obbligo di registrazione del contratto stesso.

Spiegazione

L’art. 13 l. 431/1998 dispone la protezione dell’articolo 11 del decreto legge 11 luglio 1992 numero 333, che ha previsto un nuovo regime dei canoni di locazione dell’unità immobiliare ad uso abitativo chiusa (cosiddetti patti in deroga), nonché del decreto legge 30 dicembre 1988 numero 551 nelle parti non richiamate da tale legge.

Il secondo comma dispone l’abrogazione di una consistente parte delle norme contenute nella legge numero 392 del 1978. Ad essere più specifici, di quest’ultima legge rimane salva la disciplina delle locazioni non abitative, come anche le disposizioni processuali, la possibilità di recesso del conduttore, la risoluzione del contratto nel caso di mancato pagamento del canone entro 20 giorni dalla scadenza e le norme sulla successione del contratto.

Conservano la propria vigenza anche le norme sugli oneri accessori, sulla partecipazione alle assemblee condominiali, sulle spese di registrazione, nonché sul deposito cauzionale.

Rimane infine valida la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui l’immobile venga adibito ad un uso diverso da quello pattuito.

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