Persone e Diritto Privato: rapporti, soggetti e capacità

Cosa è il diritto privato? Cosa c’entra con la vita quotidiana? Proviamo a dare qualche risposta su cosa significhi rapporto giuridico, su chi sono i soggetti e cosa sia la capacità giuridica di una persona

Cos’è il diritto privato?

Quando parliamo di diritto privato facciamo solitamente riferimento a quel complesso di norme giuridiche che disciplina i diritti, lo status ed i rapporti dei consociati, in relazione alla sfera personale, familiare e patrimoniale.

Senza esserne coscienti la maggior parte delle volte, tutti nel mondo hanno a che fare con il diritto privato:

da quando si nasce a quando si muore, dall’acquisto di una casa al raccogliere una mela dall’albero, dal matrimonio all’iscrivere un figlio a scuola.

Nell’ordinamento italiano il diritto privato trova la sua disciplina fondamentalmente nel Codice Civile del 1942. Nel tempo numerosi interventi hanno aggiunto o modificato questa disciplina. Fonti del diritto sono infatti la Costituzione, le leggi statali e regionali, i regolamenti e la consuetudine, come previsto dall’art.1 delle “preleggi”.

Il rapporto giuridico, le situazioni giuridiche e di fatto, l’interesse

La relazione tra diverse persone (o meglio, soggetti, n.d.r.) che sia regolata dall’ordinamento giuridico assume il nome di “rapporto giuridico”. All’interno di questo rapporto, ognuno si viene a trovare in una “situazione giuridica soggettiva” che può essere attiva o passiva.

Fra le situazioni soggettive attive la principale specie è quella del “diritto soggettivo”, ovvero il potere del soggetto di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse che sia protetto dall’ ordinamento. A seguire abbiamo poi la potestà (o “ufficio”), il potere di agire nell’interesse altrui, alla quale spesso si collega anche un dovere o un onere; l’aspettativa, la situazione in cui l’acquisto di un diritto soggettivo è sottoposto al verificarsi di una condizione; lo status, la qualità di un soggetto dal quale dipendono diritti e doveri.  

Abbiamo poi le situazioni soggettive passive (corrispondenti alle controparti attive). Innanzitutto il dovere, quale quello generico dei consociati di astenersi dalla turbare l’esercizio di un diritto assoluto. Spesso usato come sinonimo, l’obbligo rappresenta più precisamente la situazione di colui dal quale si può pretendere una determinata prestazione o al contrario di non compiere una determinata azione. La soggezione che è controparte del diritto potestativo. L’onere, il quale ricorre quando sia attribuito un potere il cui esercizio è condizionato a un previo comportamento o ad una determinata modalità.

Altre figure: l’interesse e la situazione di fatto

Natura simile ad una situazione giuridica ma comunque distinta è quella dell’interesse, ovvero qualsiasi “vantaggio o utilità” che costituisce l’obiettivo o il movente dell’agire di un soggetto. Esso si dice interesse legittimo soltanto se fruisce di una protezione giuridica e comporta il potere del singolo di sollecitare un controllo giudiziario; questa figura è di particolare rilievo nel diritto amministrativo ed è il perno dei ricorsi avverso la pubblica amministrazione.

Oltre alle situazioni giuridiche l’ordinamento giuridico prende in considerazione anche le situazioni di fatto, come ad esempio il possesso o la detenzione, le quali vengono disciplinate in maniera peculiare.

Il diritto soggettivo

Si è già detto che il diritto è il potere di agire per soddisfare un proprio interesse protetto dall’ordinamento. È bene però precisare che l’esercizio di un diritto non corrisponde automaticamente alla sua realizzazione, la quale può avvenire sia in maniera spontanea ma anche in maniera coattiva in caso di impedimenti o mancata cooperazione dal lato passivo. Tuttavia, l’esercizio del diritto non è illimitato e vede alcune limitazioni da parte dell’ordinamento, in particolare per quanto riguarda l’abuso (ne parliamo in questo articolo).

Esistono diverse categorie di diritti soggettivi: quelli assoluti, che possono essere fatti valere nei confronti di qualunque consociato; quelli relativi, che possono essere fatti valere solo verso determinati soggetti; abbiamo poi in diritti c.d. potestativi che consistono nel potere di operare un mutamento nella situazione giuridica di un altro soggetto; infine, i diritti personali di godimento che consistono nella poter godere di un bene di un altro soggetto.

Le vicende nel rapporto giuridico e la successione

Nel rapporto giuridico, le situazioni dei singoli soggetti (soprattutto i diritti) sono sottoposte a numerose vicende: innanzitutto l’acquisto, che può essere a titolo originario o a titolo derivativo, a seconda che esso sia costituito ex novo (p.es. quando viene subito un danno ingiusto ex art. 2043 c.c.) o derivi invece dalla sfera giuridica di un altro soggetto (p.es. nell’eredità)

L’acquisto a titolo derivativo, poi, può essere può essere: di tipo traslativo, quando un soggetto succede nella situazione giuridica di un altro (p.es. un credito che viene ceduto ad altri); di tipo costitutivo, quando si costituisce una situazione differente ma che scaturisce da quella di un altro soggetto;

Oltre all’acquisto, è necessario parlare anche della successione di diversi soggetti in un rapporto giuridico, la quale può essere: a titolo universale quando una persona subentra in tutti i rapporti di un’altra; a titolo particolare, quando una persona subentra solo in un rapporto o un diritto determinato. Infine l’estinzione, l’evento finale, quando il rapporto giunge alla conclusione perché il titolare perde il diritto senza che esso sia trasmesso ad altri (p.es. nel caso di abbandono di una cosa mobile).

La persona, il soggetto e la capacità giuridica

Con il termine soggetto giuridico si intende quel soggetto che possiede una capacità giuridica e quindi idoneo ad essere titolare di situazioni giuridiche. Bisogna precisare che questo termine non si riferisce solo alla persona fisica, poiché anche enti, società e altre strutture organizzate possono rientrare nella categoria con il nome di persona giuridica.

Per quanto riguarda la persona fisica, la soggettività giuridica (e quindi la capacità giuridica generale) è enunciata dall’art. 22 della Costituzione della Repubblica Italiana. La disciplina si trova nell’art.1 del Codice Civile, il quale prevede che la capacità giuridica per la persona fisica si acquista al momento della nascita e viene persa al momento della morte. Questa è la regola generale, ma esistono anche degli eventi speciali in cui viene limitata la capacità giuridica generale, dando luogo a delle “incapacità speciali”.

Per quanto riguarda invece la persona giuridica (ovvero gli enti e le società) nell’ordinamento italiano il riconoscimento della capacità giuridica è più complesso. Devono infatti essere soddisfatti dei requisiti affinché essi possano diventare soggetti idonei a esseri titolari di situazioni giuridiche. Diverse norme nell’ordinamento prevedono la personalità giuridica di diversi tipi di enti (p.es. l’art. 822 del Codice Civile che riconosce l’idoneità a essere titolari di beni allo Stato, alle Province ed ai Comuni; il successivo art. 2325 per le società per azioni; ecc…)

Una parola finale sul diritto privato…

Abbiamo detto in precedenza che il diritto privato accompagna le persone lungo tutto l’arco della propria vita, e in alcuni casi anche prima della nascita. È necessario, più che utile, essere a conoscenza della propria posizione, dei propri diritti e dei propri doveri, così da potere prendere decisioni importanti o anche quotidiane in maniera informata e ben ponderata.

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