Le polizze Unit Linked
Le polizze assicurative unit linked rientrano nella categoria dei contratti a CONTENUTO PREVALENTEMENTE FINANZIARIO e, in via residuale, assicurativo.
Infatti, presentano un elevato contenuto finanziario prevedendo che il premio assicurativo venga investito in quote di un fondo gestito dalla compagnia assicuratrice o da un soggetto terzo.
A scanso del rischio di DISSESTO FINANZIARIO DI INCOLPEVOLI INVESTITORI (si veda il recente caso delle polizze unit linked emesse da HANSARD EUROPE DAC, nella cui attività risultano coinvolti il Gestore dei Fondi EAM e il Consulente per gli Investimenti NOVIUM AG), il legislatore è già intervenuto sulle polizze unit linked in genere, estendendo l’applicazione del Testo Unico Finanziario, in sede di sottoscrizione e collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
In tale ambito, si collocano -per l’appunto- le polizze unit linked (come quelle della HANSARD), che, diversamente dalle polizze assicurative tradizionali, prevedono la facoltà di convertire il premio in quote di fondi di investimento interni ovvero in OICR.
Dunque, vi sono obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, profilatura del cliente (della sua esperienza e della sua propensione al rischio), informazione dei clienti, chiarezza delle comunicazioni pubblicitarie e promozionali, controllo interno, impegno per ottenere il miglior risultato possibile (nel rispetto del livello di rischio prescelto dall’investitore), a cui ogni operatore assicurativo, che distribuisca prodotti finanziari, deve sottostare.
E, a proposito dell’OBBLIGO DI INFORMATIVA, esso permane anche lungo tutto il periodo di durata del contratto, nel corso del quale vi è l’obbligo di continuare a fornire le informazioni regolamentate dall’IVASS, con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.
La stessa NORMATIVA EUROPEA ribadisce detti obblighi, a partire dall’obbligo di chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (in tale proiezione, aiuta il CONNOTATO INTERNAZIONALE DEL NOSTRO STUDIO -pur ITALIANO– con esperienze utili alla interlocuzione con le SOCIETÀ STRANIERE COINVOLTE e con gli STUDI LEGALI STRANIERI).
E non solo!
Anche la CONSOB ha dettato regole specifiche sulla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, imponendo nuovi e più stringenti obblighi di condotta e di informativa del cliente.
Tutto ciò spiega perché essa esercita, anche nei confronti delle imprese di assicurazione, i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva.
A essa, infatti, devono essere trasmessi tutti gli atti o i fatti che possano costituire violazione delle norme dettate per queste attività e, in questa direzione, si spiega anche la condivisione, tra IVASS e CONSOB, delle ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione.
Il nostro Studio ha già partecipato a importanti trattative con proposte transattive di altre società, che, come HANSARD, hanno emesso polizze assicurative unit linked, da cui è derivato l’azzeramento, non solo della cedola, ma anche del capitale investito.
In queste occasioni, si sono coltivate complesse attività stragiudiziali (messa in mora, contatti ripetuti con i funzionari delle società straniere, ecc.), evidentemente agevolati dal richiamo puntuale delle norme violate, in ambito italiano e comunitario.