Cancellazione della società e incapacità processuale.
In materia societaria uno degli argomenti più problematici è la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ciò crea molti problemi perché, spesso, estinzione della società non sempre significa che i suoi rapporti con i terzi siano terminati.
Indice dei contenuti
Un quadro sintetico della cancellazione.
Nell’ art. 2484 c.c. troviamo un elenco dei casi in cui deve venire disposta la cancellazione della società, cioè:
- il raggiungimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- per delibera dell’assemblea;
- per il decorso del termine;
- per impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell’assemblea;
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- per le cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto;
- nelle ipotesi previste dagli arte. 2437 quater e 2437;
La cancellazione deve essere richiesta dai liquidatori al termine della liquidazione della. Una volta ottenuta, la società si estingue perdendo così la capacità di stare in giudizio. Cosa succede se si tratta di una società con debiti? Eventuali creditori insoddisfatti possono rivolgersi ai soci, perché considerati suoi successori universali. Essi rispondono nei limiti delle somme a loro spettanti in base al bilancio finale di liquidazione.
Particolarità.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29251/2018, non si può iniziare un processo nei confronti di una società estinta perché incapace di stare in giudizio. Come si potrebbe mai citare in giudizio un soggetto che non esiste?
Ma cosa succede se la cancellazione avviene nel corso di un processo? In questo caso il processo si interrompe con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte dei soci. Tuttavia può capitare di trovarsi in una fase del processo in cui non è più possibile dedurre in giudizio l’evento estintivo. In questo caso, la sentenza va impugnata unicamente dai soci o nei loro confronti, pena l’inammissibilità dell’impugnazione.
Per concludere: una società cancellata dal registro delle imprese smette di esistere e di tutti i suoi rapporti ancora aperti rispondono i soci nei limiti sopra detti.
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