Chi può impugnare la dichiarazione di fallimento?

Quando una società soffre gravi dissesti economici o finanziari, può accadere che dopo un certo periodo venga dichiarato (tramite sentenza) il fallimento della stessa. Ciò avviene quando la società non ha più possibilità di operare e dunque non rimane che salvaguardare i diritti dei creditori, soddisfacendo essi con le somme e i beni della società.

Essendo in gioco una pluralità di interessi spesso molto importanti, la dichiarazione di fallimento può essere oggetto di un particolare tipo di impugnazione.

Il reclamo della dichiarazione di fallimento

Per poter impugnare la dichiarazione di fallimento non si può usare il comune appello, bensì è necessario il “reclamo” (art. 18 della legge fallimentare), da proporre alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla sentenza.

Questo particolare mezzo di impugnazione si differenzia infatti dall’appello poiché non è legato ai soli vizi fatti valere da chi lo propone (e alle domande ed eccezioni riproposte dalla controparte) così come nell’appello.

Con il reclamo, infatti, si dà luogo ad un nuovo e pieno giudizio sulla situazione, come se si trattasse di un giudizio portato per la prima volta di fronte al giudice. Vi sono certamente alcuni limiti, che in ogni caso non sono paragonabili a quelli degli altri mezzi di impugnazione.

Chi può fare il reclamo?

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con l’ordinanza n. 7190, della sez. III civile, del 13 marzo 2019, per precisare chi possa proporre il reclamo.

L’art. 18 della legge fallimentare indica i “debitori” della società e “qualunque interessato”. Ma cosa significa “qualunque interessato”? 

La Corte specifica che si tratta di colui che abbia interesse a «rimuovere gli effetti riflessi negativi» che possono derivare dalla dichiarazione di fallimento.

Dunque, fra coloro che sono legittimati ad impugnare la dichiarazione di fallimento, sono inclusi certamente gli amministratori della società, nonché, per estensione, i liquidatori della stessa.

Come affermato in quest’ordinanza dalla Suprema Corte, il criterio generale da seguire è che è legittimato a proporre reclamo colui che riceva o possa ricevere un danno dalla dichiarazione di fallimento.

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