La Legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) ha riformato il tema della responsabilità medica.
La Legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) ha riformato il tema della responsabilità medica.
Oltre alla introduzione, nel codice penale, della nuova fattispecie della “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” (art. 590-sexies c.p.), importanti novità sono previste in tema di responsabilità civile della struttura sanitaria e dell’esercente la professione.
Da un lato, viene sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura (pubblica o privata), anche quando si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, scelti dal paziente e non dipendenti della struttura stessa e, finanche, quando le prestazioni sanitarie siano svolte in regime di libera professione intramuraria o nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica o in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale o attraverso la telemedicina.
Dall’altra, il sanitario infatti risponderà in proprio,
del suo operato, salvo che abbia agito
nell’adempimento di obbligazione contrattuale
assunta con il paziente.
Dall’altra, il sanitario infatti risponderà in proprio,
del suo operato, salvo che abbia agito
nell’adempimento di obbligazione contrattuale
assunta con il paziente.
Nella determinazione del danno si deve tenere conto della condotta del sanitario in rapporto all’osservanza delle linee guida; per la relativa liquidazione, si applicano le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.
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