Dimissioni dall’ospedale: quando forzate e quando frettolose?

Le dimissioni dall’ospedale di un paziente non è un evento isolato, ma un processo che vede come parti attive sia il medico che il paziente. Quando si ritiene di dover dimettere un paziente, il medico ha il dovere di fornire tutte le informazioni relative a cure e trattamenti futuri. Il paziente, se ritenuto non bisognoso di assistenza continua, non ha il diritto di occupare il posto letto della struttura. Resta fermo l’obbligo per il medico di compilare la cartella clinica del paziente ( leggi l’articolo) e di richiedere la firma del foglio per le dimissioni. Eventuali complicazioni manifestate dopo le dimissioni saranno confrontate con i dati contenuti nella cartella. Questo confronto permette di valutare la scelta di dimettere il paziente ed una eventuale responsabilità medica. Il medico può essere accusato, nel peggiore dei casi, di omicidio colposo. La Corte di Cassazione ha manifestato più volte la sua contrarietà alle dimissioni dall’ospedale effettuate per motivi economici o gestionali. Quello della medicina è un mondo in cui il profitto, in ogni sua manifestazione, dovrebbe avere uno spazio ridotto. In un campo del genere, l’unica cosa da tutelare è la salute pubblica, e questo si può leggere anche nel giuramento di Ippocrate che ogni medico recita prima di svolgere la professione.

Cosa succede se un paziente rifiuta le dimissioni dall’ospedale?

Nel momento in cui il paziente riceve il foglio delle dimissioni, ha diritto a non firmare il foglio delle dimissioni e opporsi a queste ultime. La permanenza nella struttura, in questo caso, dipende dalla sussistenza di determinate condizioni. Esse sono: 

  • Somministrazione di terapie non praticabili a domicilio
  • Assenza di autosufficienza
  • Impossibilità di ricevere assistenza dai propri familiari o persone vicine.

Se nessuna di queste condizioni sussiste, il paziente è tenuto ad andarsene, anche tramite le dimissioni forzate. Qualora sussistano ma la struttura continua a pretendere la dimissione, il paziente dovrà, per prima cosa, rifiutare di firmare il foglio delle dimissioni. Fatto questo, il paziente ha diritto a presentare un ricorso in via amministrativa al Comitato di gestione della Asl. Questo ricorso, in sostanza, è una raccomandata con cui si chiede, ai soggetti individuati dalla legge, di prolungare i giorni di ricovero. A questo punto sarà da valutare la convenienza della decisione, del medico, di dimettere il paziente.

Leggi anche: consenso e autodeterminazione; vigilanza postoperatoria; la diligenza come canone di lealtà; danno da perdita di chance.

Gli scenari che si prospettano sono due:

  • dai sintomi contenuti nella cartella, le dimissioni appaiono premature (“frettolose”) e quindi una scelta negligente e imprudente (leggi in proposito: sintomi vaghi e aspecifici);
  • La scelta appare ragionevole e il paziente non bisognoso di assistenza continua; in questo caso il paziente è tenuto ad andarsene, se serve anche tramite le dimissioni forzate.

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