Diritto d’autore.
Il diritto d’autore è un istituto giuridico che riconosce all’autore di un’opera intellettuale una serie di diritti, siano essi di carattere morale che patrimoniale.
Tale istituto, in parte diverso dal copyright, è una forma di tutela tipica dei sistemi di civil law (es: Francia e Italia). Il diritto d’autore trova la propria disciplina non solo nel codice civile (artt. 2575 a 2583) ma anche nella legge 22 aprile 1941, n. 633. É necessario specificare che per questo istituto vige il principio di territorialità, ovverosia esso è soggetto a regole diverse per ogni Paese.
La protezione legale riconosciuta da tale diritto si riferisce alle “opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Indice dei contenuti
Diritti morali.
La legge riconosce tali diritti proprio per giustificare l’importanza di proteggere la personalità dell’autore originario dell’opera e anche di chi ne abbia contribuito alla creazione. Nel novero dei diritti morali troviamo:
- il Diritto alla paternità dell’opera;
- il Diritto all’integrità dell’opera (autorizzare o impedire modifiche della stessa che ne possano alterare il valore o la reputazione).
Diritti economici.
Sono i diritti esclusivi dell’autore di poter sfruttare economicamente l’opera e di ricavarne un compenso per ogni tipo d’uso della stessa. Per alcune opere la legge prevede particolari forme di contratto come ad esempio: contratti di edizione (che hanno una durata di venti anni), attraverso cui l’autore concede all’editore di pubblicare a stampa l’opera in questione verso il corrispettivo di un prezzo.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, il diritto d’autore ha una durata di settanta anni dopo la morte dell’autore.
La tutela.
Ad oggi, non sono necessari particolari atti formali per ottenere il diritto d’autore. É opinione comune infatti, che esso sorga simultaneamente alla creazione dell’opera, potremmo dire che in questi casi si ha una tutela “automatica”. É sempre consigliabile assegnare una data certa alla creazione, mediante il deposito presso il Pubblico Registro Opere Protette o presso la SIAE. Nei casi di violazione del diritto d’autore (es: plagio), la legge tutela tale diritto con sanzioni civili, penali e amministrative.
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