Équipe medica e danni da errore medico: chi è il responsabile?
La valutazione della responsabilità medica avviene in base alle norme poste dal nostro ordinamento ed alle linee guida del settore sanitario . In caso di équipe medica, per effettuare la ripartizione della responsabilità bisogna appoggiarsi a taluni principi. Vediamone alcuni.
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Obbligo di diligenza.
Esso impone di svolgere le proprie mansioni con la dovuta attenzione. In caso di équipe, l’obbligo grava su ogni componente e si estende anche sull’attività e sugli errori altrui, posto che siano evidenti e non specifici del ruolo ricoperto. Nel caso in cui ad ogni componente siano affidati ruoli nettamente distinti, l’obbligo di diligenza fa un passo indietro per lasciare spazio al c.d. principio di affidamento.
Principio di affidamento.
In base ad esso, dell’errore o dell’omissione può rispondere solo chi abbia la direzione dell’intervento o chi abbia commesso un errore riferibile alle sue mansioni. Il passaggio al principio di affidamento permette di non rendere ingiustamente generale l’obbligo di vigilanza. Se così non fosse graverebbe sul professionista un obbligo di attenzione sull’attività di tutta l’équipe; impossibile per una sola persona.
Un caso concreto.
Quanto detto è stato di recente confermato dalla Suprema Corte ( Cassazione penale sez. IV, 19/07/2018, n. 39733 ).
Il caso:
Durante un intervento in laparoscopia ( tecnica chirurgica per vedere l’aspetto degli organi interni senza praticare ampie incisioni ) a un rene, il secondo operatore riceveva l’incarico di direzionare la telecamera nel corso dell’intervento. Quest’ultimo , nel fare ciò, non si era accorto che il primo operatore sbagliava il tipo di trattamento da svolgere ( asportando un rene ad un paziente monorene). Vengono così provocate gravissime lesioni al paziente.
Decisione:
Su questo caso la Corte di Cassazione si pronuncia, affermando che:
- nella condotta negligente del secondo operatore è da ravvisarsi la responsabilità per colpa medica;
- il primo operatore è responsabile per danni da errore medico;
- i due operatori sono da considerarsi in cooperazione colposa.
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