Art. 11 Costituzione

Dispositivo

  1. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [ 52 ] alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [ 60, 78, 87, 103; c.p. 310 ]; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Spiegazione dell’art. 11 costituzione

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [ 52 ] alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [ 60, 78, 87, 103; c.p. 310 ]; “.

Tutti i membri dell’Assemblea Costituente furono concordi nell’approvazione dell’articolo 11 della Costituzione. Dopo gli scenari attraversati con le guerre mondiali, il sentire comune ripudiava la guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie. Le vicende che avevano accompagnato l’Italia, e gli altri Stati, avevano condotto a situazioni di miseria.

In questa prima parte dell’articolo, viene sancito il netto ripudio delle guerre di aggressione. Questa specificazione servì alla giurisprudenza per salvare dall’illegalità le guerre a scopo difensivo, cioè la guerra intesa come intervento per difendere il territorio della Repubblica da eventuali aggressioni. Non mancano considerazioni secondo le quali la guerra può essere considerata difensiva anche quando è necessaria per difendere beni e interessi nazionali che si trovano fuori dai confini nazionali.

Proprio questo articolo ha posto in mezzo ad accese discussioni la partecipazione dell’Italia agli interventi armati a fini umanitari e alle operazioni di polizia internazionale:

  • secondo una corrente di pensiero questi interventi sono privi delle necessaria legittimità costituzionale;
  • altri studiosi, invece, ritengono ammissibile la partecipazione italiana sulla base di una consuetudine di diritto internazionale che impone la tutela dei diritti umani.

“…consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;

Qui viene menzionato il principio di giustizia universale, in virtù del quale il nostro ordinamento sceglie di condizionare le proprie azioni ad obblighi assunti a livello internazionale e purchè ciò sia fatto anche dagli altri stati, poichè, altrimenti, non si potrebbe garantire una situazione di pace tra i popoli.

“…promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Questa seconda parte dell’articolo, pensata per permettere all’Italia di aderire a un nuovo organismo sovranazionale per la promozione della pace, come l’Organizzazione delle Nazioni Unite , è stata generalmente interpretata come fondamento giuridico per la legittimazione costituzionale dell’adesione italiana ad organizzazioni internazionali. In seguito, la sua interpretazione è stata estesa per conferire una base costituzionale alla partecipazione italiana al processo di costruzione europea (l’adesione dell’Italia alle Comunità economiche europee e, successivamente, all’Unione europea).

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