Art. 31 Costituzione
Dispositivo
- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia [ 36, 37 ] e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
- Protegge la maternità [ 37 ], l’infanzia e la gioventù [ 37 ], favorendo gli istituti necessari a tale scopo [ c.c. 291 ss. ].
Spiegazione dell’art. 31 costituzione
Con il primo comma si pone un indirizzo di politica legislativa, per incoraggiamenti, aiuti economici e assistenziali al cittadini perché si formino una famiglia e siano in condizione di adempiere ai compiti che ne derivano; e con aiuti, soprattutto, alle famiglie numerose; in armonia con altre norme della Costituzione dedicate a coloro che vivono del proprio lavoro (artt. 36 e 37). La l. Sc. aveva approvato: « La Repubblica, con appropriate misure economiche, facilita ad ogni cittadino bisognoso la costituzione di una famiglia e l’adempimento degli oneri familiari, soprattutto se si tratti di famiglie numerose». Il progetto recava (art. 23): « La Repubblica ne (della famiglia) assume la tutela per l’adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperità della Nazione ». Dal che emerge che le preoccupazioni che hanno portato alla approvazione della norma sono essenzialmente quelle di aiutare i bisognosi perché si formino una famiglia e adempiano agli obblighi relativi, specie quando la famiglia diventa numerosa: e ciò nell’interesse della Nazione, avendo di mira la sua saldezza morale e la sua prosperità. Anche con il secondo comma si pone un indirizzo di politica legislativa. Ma vi è una differenza tra la formula del progetto e quella approvata. La l. Sc. aveva approvato un testo esplicito: « Lo Stato provvederà a un’adeguata protezione morale e materiale della maternità, dell’infanzia e della gioventù, istituendo e favorendo gli organismi necessari a tale scopo ». Il progetto aveva semplificato la dizione, ma era rimasta la formula « istituendo e favorendo ».
Nella seduta del 23 aprile il Comitato di redazione presentò il testo che fu poi approvato, nel quale non appariva più il verbo « istituendo ». Di questa omissione non fu data allora ragione, ne fu proposto da alcun deputato il ritorno alla formula « istituendo e favorendo ». La questione fu invece ripresa dall’on. Ruini nella seduta del 22 dicembre, durante rillustrazione del testo finale coordinato, nel quale il Comitato di redazione propose il ripristino della dizione del progetto: « Per gli istituti – disse Ton. Ruini – di protezione della maternità e infanzia il Comitato aveva messo, con un binomio o endiadi che si trova in altre parti della Costituzione, la Repubblica promuove e favorisce. No, si contropropone, non mettiamo promuove per non spingere troppo innanzi la ingerenza statale. È proprio giusto? Ma sia; non faremo per ciò battaglie; torniamo al semplice favorisce di prima. Quanto alla gioventù, gli on. Giuliano Pajetta, Teresa Mattei, Laconi, Mezzadri, Giolitti e Corbi avevano proposto il seguente articolo aggiuntivo: « La Repubblica cura lo sviluppo fisico della gioventù e ne promuove l’elevazione economica, morale e culturale. La legge dispone a tale fine l’istituzione di appositi organi e assicura l’assistenza morale e materiale dello Stato alle libere associazioni giovanili ». L’Assemblea non approvò. Si ebbero le seguenti dichiarazioni di voto per la maggioranza: Tupini, non a nome della Commissione ma per il suo Gruppo: « Il Gruppo democristiano voterà contro non tanto perché respinge lo spirito informatore dell’emendamento, ma perché crede che l’esigenza da esso rappresentata sia già sufficientemente sodisfatta dalla votazione dell’inciso e la gioventù, di cui all’articolo precedente»; Corbino (P. L. I.): «Noi voteremo contro perché i compiti che con l’articolo aggiuntivo si vogliono affidare allo Stato vanno al di là di quelli che a nostro giudizio devono essere i compiti dello Stato»; Tumminelli (U. Q.): «Per le stesse ragioni noi voteremo contro, per non ricostituire cioè ancora la G. L L. ».
Giurisprudenza sull’art. 31 costituzione
In tema di concessione della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen., come inciso dalla sentenza della Corte cost. n. 18 del 2020, a detenuto padre di prole affetta da “handicap” grave quando la madre versi nell’impossibilità di prestarle assistenza e non vi sia altro modo di affidarla ad altri che al padre, la nozione di siffatta condizione di impossibilità della madre deve identificarsi con quella che per l’emersione di oggettivi fattori impeditivi inerenti alla sfera di azione della medesima determina il rischio concreto per la prole di un grave “deficit” assistenziale e di un’irreversibile compromissione del suo processo evolutivo ed educativo.
Cassazione penale sez. I, 10/12/2020, n.4796
La necessaria indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale risponde, pertanto, all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 31 Cost.), così come la altrettanto necessaria indicazione dei costi della manodopera tutela il lavoro per il profilo relativo alla giusta retribuzione (art. 36 Cost) (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2020, n. 3972; V, 10 febbraio 2020, n. 1008).
Consiglio di Stato sez. V, 19/10/2020, n.6306
Dottrina
Sempre più frequentemente la giurisprudenza prende in considerazione il minore anche da una diversa prospettiva, e cioè in quanto soggetto portatore di un interesse preminente non costituente lo scopo diretto di tutela, onde evitare che, in ragione di tale interesse per così dire trasversale, sul minore possano riverberarsi conseguenze negative da una interpretazione e da una applicazione della fattispecie penale che non tengano conto di questa sua posizione.
Marta Bertolino