GDPR

Articolo 10 GDPR

Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

  1. Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica.

SPIEGAZIONE

Non rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione del Regolamento i trattamenti dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica. I trattamenti effettuati per tali finalità sono oggetto di uno specifico atto dell’Unione, cioè la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. È da segnalare che in virtù dell’ultima direttiva citata, gli Stati membri hanno la facoltà di conferire alle autorità competenti altri compiti che non siano necessariamente svolti per i fini di cui sopra.

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