Articolo 29 GDPR
Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
- Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.
SPIEGAZIONE
Con l’articolo 29 GDPR capiamo che è ben possibile che vi siano più soggetti che entrano a contatto con i dati oggetto di trattamento. Possono essere soggetti che agiscono sotto l’autorità del titolare o sotto quella del responsabile.
In ogni caso, il soggetto (che può essere il responsabile del trattamento) non può iniziare o continuare l’attività di trattamento dei dati personali se non riceve, dal titolare del trattamento, precise indicazioni sulle modalità con cui svolgere l’attività di trattamento.
L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato.
Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che sono adottate direttamente dalla Commissione oppure da un’autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza e successivamente dalla Commissione. Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali.
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