GDPR

Articolo 39 GDPR

Compiti del responsabile della protezione dei dati

  1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:
    a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
    b) sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
    c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
    d) cooperare con l’autorità di controllo; e
    e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
  2. Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

SPIEGAZIONE

Il responsabile della protezione dei dati è un soggetto altamente specificato nella normativa del presente regolamento. Infatti, da come si evince dai compi affidati a lui, egli si assicura che le attività di trattamento poste in essere dal titolare o dal responsabile avvengano nel rispetto della normativa del GDPR, nel caso fornendo consulenza in merito agli obblighi che il titolare e il responsabile possono non sapere di avere in virtù di esso.

Egli inoltre, vista la sua posizione “imparziale”, coopera con le autorità di controllo e, anzi, funge da vero e proprio punto di incontro tra queste ultime e il titolare del trattamento.

È affidato a lui un altro compito importante. Poiché, per definizione, è impossibile rimuovere totalmente i rischi inerenti a un trattamento, egli effettua il bilanciamento tra interessi del titolare a svolgere il trattamento dei dati personali e i diritti e le libertà degli interessati. Nel fare ciò tiene in considerazione la natura, l’ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento.

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