GDPR

Articolo 7 GDPR

Condizioni per il consenso

  1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di
    dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
  2. Se il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda
    anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
  3. L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del
    consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.
  4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l’eventualità, tra le altre, che l’esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all’esecuzione di tale contratto.

Spiegazione

Nell’articolo 7 GDPR vengono enunciate le condizioni che devono sussistere affinché il consenso possa essere considerato un’idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali.

Per consenso si intende: “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. 

Affinché il consenso sia valido, deve essere:

  1. una manifestazione di volontà libera qualora l’interessato faccia una scelta effettiva e mantiene il controllo sui propri dati. Ne consegue che il consenso non è libero qualora, ad es., l’interessato non abbia la possibilità di revocarlo o rifiutarlo senza subire un pregiudizio.
  2. specifico. L’interessato deve poter esprime il proprio consenso in relazione ad ogni finalità
  3. informato. All’interessato devono essere fornite tutte le informazioni tali da permettergli di prendere decisioni consapevoli comprendendo a cosa si stia acconsentendo.
  4. Deve trattarsi di una manifestazione di volontà inequivocabile. Per il consenso è quindi richiesta una dichiarazione, un’azione positiva inequivocabile da parte dell’interessato e può essere raccolto anche attraverso una dichiarazione scritta o verbale. Non è valido l’utilizzo di caselle di adesione preselezionate.

Ci sono poi casi in cui il Legislatore pretende un consenso esplicito. Ciò è necessario in occasione dei trattamenti di cui all’art. 9 (trattamento di categorie particolari di dati personali), all’art. 49 (per il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi) e all’art. 22 (processi decisionali automatizzati).

In tutti i casi in cui il consenso fondi la base giuridica del trattamento, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare, a posteriori, che l’interessato ha prestato un valido consenso. La prova del consenso, una volta terminato il trattamento dei dati personali, deve essere conservata per il tempo necessario per adempiere ad obblighi giuridici o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Nel momento in cui il consenso viene richiesto, il titolare del trattamento deveobbligatoriamente le seguenti informazioni (elencate dall’art. 13):

  1. identità e dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
  2. Ove applicabile, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO); 
  3. Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, nonché la base giuridica del trattamento;
  4. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali;
  5. ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

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