
Articolo 8 GDPR
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione
- Qualora si applichi l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l’offerta diretta di
servizi della società dell’informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito
ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal
titolare della responsabilità genitoriale.
Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13
anni. - Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il
consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in
considerazione delle tecnologie disponibili. - Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri,
quali le norme sulla validità, la formazione o l’efficacia di un contratto rispetto a un minore.
Spiegazione
Con l’articolo 8 GDPR possiamo vedere come i minori siano destinatari di una tutela maggiore. I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.
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