GDPR

Articolo 84 GDPR

Sanzioni

  1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
  2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

SPIEGAZIONE

In materia di protezione dei dati personali l’articolo 83 GDPR prevede alcune sanzioni a livello europeo. Con il presente articolo 84 GDPR, invece, viene concesso che gli Stati possano prevedere sanzioni ulteriori. rimane fermo che queste devono soddisfare i criteri di: effettività, proporzionalità, dissuasività.

Deve inoltre essere rispettato il principio del ne bis in idem in forza del quale un giudice non si può esprimere due volte sulla stessa azione, se si è formata la cosa giudicata. Il principio del ne bis in idem non vale soltanto tra sanzioni di carattere penale ma anche tra sanzioni di carattere amministrativo. Questo accade ogniqualvolta la sanzione amministrative abbiamo natura sostanzialmente penale.

Per capire se una sanzione ha carattere sostanzialmente penale bisogna avere riguardo a tre elementi:

  • qualificazione data all’illecito;
  • natura sostanziale dell’illecito;
  • natura e grado di severità della sanzione.

In Italia le sanzioni possono essere rinvenute nei presenti articoli del Codice Privacy: 167, 167-bis, 167-ter, 168, 170, 171.

Vi lasciamo di seguito i Considerando relativi all’articolo 84 GDPR:

(149) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del presente regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del presente regolamento. Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del presente regolamento. Tuttavia, l’imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in idem quale interpretato dalla Corte di giustizia.

(152) Se il presente regolamento non armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad esempio in caso di gravi violazioni del regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema che preveda sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, penali o amministrative, dovrebbe essere determinata dal diritto degli Stati membri.

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