Il trattamento dei dati relativi alla salute.
È principio generale quello secondo cui la riservatezza dei dati personali deve essere rispettata, e il trattamento deve riguardare solo ciò a cui il proprietario ha acconsentito. Particolare attenzione è dedicata ai dati personali che riguardano la salute, intendendo con essi tutti i dati concernenti la salute fisica e mentale, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria.
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Quando è necessario dare un consenso espresso per il trattamento dei dati.
La legislazione europea, oltre a prevedere un generale divieto di trattamento dei dati relativi alla salute, ne ammette una deroga quando il trattamento ha la “finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità”. A questa previsione consegue il fatto che, con l’accettazione di sottoporsi ad una cura ( rientrante in quelle suddette ), il trattamento dei dati si intende implicitamente prestato e non necessita di uno specifico consenso.
In tutte le altre ipotesi concepibili ( si pensi alla raccolta dati a fini promozionali ), il trattamento dei dati necessita di una base giuridica, che si forma prestando il proprio consenso.
Vedi anche: Consenso e autodeterminazione del paziente.
Attività preliminari e necessarie.
Prima di procedere alla raccolta dei dati, è propedeutico fornire al paziente l’informativa, che può presentarsi sia in forma orale che in forma scritta ( questa, in genere, la forma preferita ). All’interno dell’informativa vengono individuati:
- il soggetto che raccoglie e analizza i dati ( detto titolare );
- le modalità e i fini del trattamento;
- ulteriori soggetti a cui potrebbero essere comunicati e le modalità per tutelare i propri dati.
- L’obbligatorietà o la facoltatività del trattamento dei dati.
L’informativa gioca un ruolo centrale perché, per considerarsi lecito, il trattamento deve essere proporzionato alla finalità del trattamento, e ciò risulta proprio dall’informativa. In tal modo si applica una sorta di filtro, grazie al quale vengono raccolti esclusivamente i dati necessari.
I soggetti autorizzati.
A questo punto, per completezza, dobbiamo dire che non tutto il personale medico è autorizzato a raccogliere i dati altrui. Possono farlo soltanto:
- Gli esercenti una professione sanitaria, precisamente: nove professioni sanitarie individuate singolarmente da diverse leggi e decreti legislativi. Tra queste citiamo, a titolo esemplificativo, il farmacista, l’infermiere, il medico chirurgico e lo psicologo;
- Organismi sanitari pubblici, i quali non necessitano del consenso del paziente ma solo di una previsione di legge che autorizzi l’analisi dei dati. Ciò ovviamente non esonera gli organismi sanitari dal presentare preliminarmente un’informativa al diretto interessato.
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