Pericolosità sociale del disturbo borderline? Il pensiero della giurisprudenza.
Il 13 febbraio 2009, il soggetto ( che chiameremo X ) si recò presso il comune di Montenero di Bisaccia con l’intento di parlare con il sindaco. A causa del diniego ricevuto, X si diresse verso l’ufficio del sindaco, gridando, e sfondando la porta con un pugno. Una volta dentro, ribalta la scrivania e nel mentre rivolge all’interessato offese e minacce. Successivamente, a seguito di una perizia psichiatrica, ad X sono state diagnosticate le seguenti condizioni:
- Disturbo borderline della personalità;
- Inabilità lavorativa al 100% a causa di insufficienza mentale;
- Tratti di aggressività concretizzati in atteggiamenti persecutori.
Nel corso del processo non viene applicata nessuna misura di sicurezza e si giunge alla conclusione con una pronuncia assolutoria. Vediamo com’è stato gestito il rapporto tra infermità mentale e pericolosità sociale.
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Cos’è una misura di sicurezza.
Si tratta di una misura provvisoria, predisposta dal giudice durante il processo quando viene accertata la pericolosità sociale tramite interrogatorio dell’imputato. Tipica misura di sicurezza è il ricovero, o la custodia, presso una casa di cura o in un ospedale psichiatrico giudiziario. La pericolosità sociale si sostanzia nella possibilità che l’autore del reato compia ulteriori reati. Nel nostro ordinamento esistono quattro forme specifiche di pericolosità sociale: la recidiva ( che porta ad un inasprimento della sanzione penale ), l’abitualità, la professionalità del reato e la tendenza a delinquere ( le quali comportano l’applicazione di una misura di sicurezza ). Nel caso in esame, risultò palese che X serbava molto rancore. Ma dall’interrogatorio non emersero gli elementi costitutivi della pericolosità sociale, motivo per cui l’applicazione di una misura di sicurezza avrebbe causato una lesione ingiustificata della libertà di X ( lo stesso perito affermò che la probabilità di reiterazione fosse pressoché nulla ). Se ciò fosse avvenuto X avrebbe potuto avanzare una pretesa “di riparazione” per l’ingiusta privazione.
Perché una sentenza assolutoria?
Le condizioni in cui versava X causavano un vizio di mente che andava a minare la sua capacità di intendere e di volere e quella di autodeterminarsi. Questi sono due profili che devono sussistere affinché un fatto possa dirsi compiuto con piena responsabilità. Bisogna fare però una distinzione tra: sentenza di assoluzione e sentenza di non luogo a procedere. La prima accerta l’innocenza dell’imputato e comporta l’impossibilità, in futuro, di essere sottoposti ad indagini per lo stesso reato. La seconda si ha quando, a seguito della indagini preliminari, l’accusa risulta infondata perché:
- La persona non è punibile per una qualsiasi ragione prevista dalla legge;
- Sussiste una causa di estinzione del reato;
- L’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;
- Esiste la prova che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso o, ancora, il fatto non costituisce reato.
Nel caso in esame, si ebbe una sentenza di non luogo a procedere perché, a causa della totale incapacità di intendere e di volere, X non era punibile per il reato commesso. Occhio però, ciò non equivale alla sua innocenza.
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