Interruzione della gravidanza: una storia travagliata.
Oggi le donne possono chiedere di interrompere la gravidanza grazie alla legge 194/1978. Prima di questa legge l’aborto avveniva clandestinamente, poiché considerata una pratica illecita e punita con la reclusione da uno a quattro anni. Grazie alle testimonianze pubbliche di donne coraggiose, venne alla luce la quotidianità dell’aborto e la rischiosità delle pratiche mediche con cui veniva provocato. Agli inizi degli anni Settanta gli aborti stimati in Italia furono un milione e mezzo, con un giro di affari di milioni di lire. Così l’aborto entra tra i temi inclusi nell’agenda politica dell’Italia, sollevando confronti dialettici (di natura prevalentemente morale) non poco infuocati che si concluderanno con l’approvazione della legge 194/1978, con la quale l’aborto cessa di essere ritenuto reato.
Indice dei contenuti
L’aborto nell’Italia di oggi.
La legge consente alla donna di interrompere la gravidanza nei primi 90 giorni dal concepimento, quando:
- dalla gestazione possono derivare danni alla salute psichica e fisica alla donna o al feto;
- per ragioni economiche, sociali e familiari;
- vengono rilevate anomalie o malformazioni del feto.
Prima procedere all’interruzione della gravidanza, la legge prescrive una procedura preliminare attraverso la quale:
- si rivolge particolare attenzione alle cause personali, sociali ed emotive che hanno portato alla decisione, per tentarne una rivalutazione;
- si svolgono gli accertamenti sanitari necessari “nel rispetto della dignità e della libertà della donna”.
Al termine di ciò, la donna, che voglia comunque interrompere la gravidanza, deve richiedere al medico una certificazione che permette di prenotare un intervento presso gli ospedali pubblici.
Certificazione.
La certificazione è un documento rilasciato dal medico alla donna, e firmato da entrambi, con cui si attesta lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta di interruzione. La donna, munita di certificazione, può così presentarsi presso una delle sedi autorizzate per ottenere l’interruzione della gravidanza. È bene specificare che l’intervento è esclusivamente a carico del Servizio sanitario nazionale.
Vedi anche: Consenso e autodeterminazione del paziente; Interruzione volontaria della gravidanza.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!