Intese restrittive della concorrenza: lesione alla libertà di concorrenza.

La definizione di intesa restrittiva della concorrenza si trova nell’art.2 della legge 287/1990. Sono tali “le pratiche concordate tra imprese” che producono l’effetto di “restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”, andando a ledere la libertà di concorrenza altrui.

Quali le condizioni di un’intesa restrittiva?

L’effetto di queste intese è quello di bloccare l’accesso al mercato dei propri concorrenti. È difficile pensare ad un futuro per una singola impresa che opera in un mercato in cui i concorrenti coordinano le proprie scelte e azioni. Le condizioni che qualificano un’intesa come restrittiva sono:

  • ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
  • fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita;
  • applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
  • impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
  • subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che non abbia alcun rapporto con l’oggetto del contratto;

Casi di deroga.

Tuttavia non si può prescindere dalla realtà, questo significa che se necessario è possibile derogare a questo divieto. La deroga è concessa dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei casi in cui ne deriva un miglioramento delle condizioni di mercato. In sostanza, è concesso di porre in essere un’intesa restrittiva della concorrenza quando questa porta un beneficio ai consumatori, assicurando allo stesso tempo la necessaria concorrenzialità delle altre imprese sul piano internazionale. L’autorizzazione ha effetto per un periodo limitato e i limiti sono quelli strettamente necessari per assicurare le finalità anzidette.

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