Presupposti dell’attività giurisdizionale: lesione del diritto

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Quando parliamo di presupposti dell’attività giurisdizionale e diritto processuale, la tutela giurisdizionale trova il suo punto di partenza nella seguente situazione: un soggetto avrebbe dovuto tenere (o non tenere) un determinato comportamento, in virtù di prescrizioni normative. Invece, il comportamento non è stato tenuto la dove era obbligatorio tenerlo (oppure è stato tenuto la dove era vietato tenerlo).

Il presupposto della tutela giurisdizionale può essere quindi trovato nell’affermazione o nell’esistenza di un illecito, intendendo per illecito il comportamento difforme dal dovere imposto da una previsione normativa.

I presupposti dell’attività giurisdizionale civile: la lesione di un diritto.

Presupposto comune a tutta l’attività giurisdizionale è la lesione del diritto.

Per quanto riguarda, invece, l’attività giurisdizionale civile in particolare, c’è un elemento aggiuntivo: la violazione del dovere (cioè l’illecito) produce anche una lesione, una insoddisfazione di una situazione sostanziale protetta.

Quando siamo nel campo civile l’illecito provoca anche la violazione di quell’interesse protetto, elevato dall’ordinamento a dignità di situazione sostanziale.

Facciamo il classico esempio di un debito.

Il mancato pagamento di debito non provoca soltanto la violazione di un dovere, ma anche la lesione del diritto di credito. Questo perché il dovere di pagamento non è fine a se stesso, ma è previsto per la realizzazione della corrispondente situazione sostanziale protetta (diritto di credito).

A differenza del processo civile, nel processo penale non ci sono situazioni sostanziali da tutelare ma illeciti da reprimere. Invece, sia il processo amministrativo che quello tributario hanno pure loro lo scopo di tutelare i diritti (in questo senso si affiancano al processo civile). 

È proprio in virtù di questa elemento comune, che i principi della struttura fondamentale della giurisdizione civile formano il supporto delle altre giurisdizioni speciali. La situazione scelta dal legislatore è quindi questa: in linea di principio, al giudice ordinario non è attribuita la tutela di altre situazioni sostanziali protette diverse da i diritti soggettivi; per le altre situazioni sostanziali protette, normalmente sono devolute alla giurisdizione di un giudice speciale (ad esempio quelle che comunemente si qualificano interessi legittimi sono demandate alla giurisdizione amministrativa).

L’essenza dell’attività giurisdizionale civile è la seguente: il giudice civile opera su di lecito ma in funzione della tutela dell’interesse protetto. Quindi, l’illecito ha rilievo non in sé e perse, ma in quanto lesivo della situazione stanziale. La lesione del diritto è il quid pluris sul quale si trova ad agire la giurisdizione civile.

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