Quando il socio può riottenere i conferimenti ed il sovrapprezzo?

Può un socio riottenere i conferimenti fatti ad una società? Quanta parte di queste somme e con quali modalità? La risposta a queste domande alle volte non è una sola ed è pertanto opportuno fare chiarezza su questi temi. 

Cosa sono i conferimenti?

Quando una società viene costituita, la legge prevede che i soci effettuino dei conferimenti al fine di formare il capitale sociale. Esso è stabile e fermo, non può essere usato per la normale vita economica della società poiché serve per calcolare la quota posseduta da ciascun socio e per garantire che anche in caso di dissesto i crediti potranno essere soddisfatti (anche solo parzialmente). L’utilizzo di esso costituisce illecito penale, più aspramente punito se da ciò deriva la bancarotta della società. 

Cosa è il sovrapprezzo?

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito solo con modifica dell’atto costituivo. In particolare, con l’aumento di esso, le nuove azioni (o quote) possono essere vendute o a coloro che sono già soci o a persone interessate a diventare parte della società. Tali persone si obbligano con l’acquisto dell’azione ad effettuare dei conferimenti per aumentare il capitale sociale e, spesso, a pagare il sovrapprezzo, una somma aggiuntiva usata per compensare la perdita di valore delle azioni dei soci già all’interno della società. 

È possibile la restituzione di essi?

In una recente ordinanza, la n. 10583, sez. III civile, del 4 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha ben sintetizzato il quadro attuale. 

La Corte Suprema ribadisce che non è possibile riottenere i conferimenti durante la vita della società: eccezion fatta per la “riduzione di capitale”. Solo dopo il fallimento della società ed il pagamento dei creditori di essa, il capitale sociale eventualmente restante viene distribuito fra i soci. 

Discorso diverso invece va fatto per il sovrapprezzo. Una volta versata tale somma, il socio non acquisisce il diritto alla restituzione. Esso non è inserito nel capitale sociale e quindi può essere distribuito fra i soci anche prima della fine della società, ma solo qualora sia soddisfatta la riserva legale e l’assemblea dei soci abbia acconsentito.

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