Il rapporto tra società e amministratore

società-amministratore

Assai dibattuto in ambito societario è il rapporto tra società e amministratore. In dottrina le teorie più diffuse sono due:

  • quella c.d. contrattualistica, secondo la quale il rapporto tra la società e l’amministratore si basa su un contratto ( mandato, prestazione d’opera, lavoro subordinato o parasubordinato );
  • quella c.d.organica, l’amministratore si immedesima nella società essendo un organo necessario per l’operatività ed il funzionamento della stessa, escludendo rapporti di natura patrimoniale.

L’innovativa sentenza della Corte di Cassazione.

Con una pronuncia del 1994, la Corte attribuiva natura parasubordinata al rapporto tra amministratore e società. Il tutto viene ribaltato dalla sentenza 1545/2017, con la quale viene ribadito che il rapporto amministratore-società è di tipo societario per le seguenti motivazioni:

  • il nuovo art. 2380-bis c.c. affida in via esclusiva la gestione dell’impresa all’amministratore. Di conseguenza viene meno la situazione di debolezza contrattuale che permetteva di considerare l’amministratore un lavoratore parasubordinato;
  • Il rapporto societario serve ad assicurare l’agire dell’impresa e per questo non è assimilabile né ad un contratto d’opera né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato.

Sanzioni amministrative esclusivamente riferibili alla società.

Una questione importante è emersa in una recente pronuncia della Suprema Corte ( sentenza 28331/2018 ). Delle sanzioni amministrative risponde solo la società oppure anche l’amministratore in solido? La Corte risponde affermando la responsabilità esclusiva della società, escludendo sia gli amministratori formalmente incaricati sia gli amministratori di fatto. La sentenza in questione, facendo sue le argomentazioni sopra citate, mette in risalto l’art. 7 d.l. n. 269/2003 secondo il quale: «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica». Tuttavia esiste un caso in deroga,  quello dell’amministratore di una società di comodo. Sono tali tutte le società poste in essere nell’esclusivo interesse della persona fisica e con l’unica finalità di frode. Essendo il suo comportamento in contrasto con la normativa societaria, l’amministratore di una società di comodo è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative.

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