Segreto professionale: medico e obbligo di riservatezza.
Anche nella professione sanitaria vige un codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti all’ordine dei medici. Le norme contenute al suo interno sono espressione di una condotta coscienziosa e coerente con le nobili tradizioni della professione medica, alle quali il professionista deve adattare la propria condotta. Ed è proprio dal codice deontologico che deriva l’obbligo per il professionista di mantenere il segreto professionale.
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Segreto professionale.
L’obbligo è enunciato dall’art. 10 del codice deontologico, considerando la violazione più grave se dal mancato rispetto del segreto deriva un profitto per il medico o per terze persone. In virtù dell’obbligo, il medico non può fornire testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale. Esso permane anche dopo la morte del paziente e non viene meno in conseguenza della sospensione o interdizione dall’attività.
Casi di deroga.
La rivelazione può avvenire solo in presenza di una giusta causa prevista dall’ordinamento o per adempiere ad un obbligo imposto dalla legge. Secondo legge, chiunque esercita una professione sanitaria e presta assistenza in casi che presentano i caratteri del delitto perseguibile d’ufficio, omettendo o ritardando la comunicazione alle autorità competenti, è punito con il pagamento di una multa.
Il trattamento dei dati sensibili.
Un discorso parzialmente diverso merita il trattamento dei dati personali. La sua disciplina si ricava dall’art. 11 del codice deontologico, nel quale leggiamo che il medico, ottenuto il consenso informato del paziente, diviene titolare della gestione dei dati personali. Rimane fermo anche in questo caso l’obbligo per il medico di garantire la riservatezza e la sicurezza, soprattutto riguardo i dati inerenti alla salute e alla vita sessuale . A tal fine, il medico si impegna a non far trasparire l’identità dei soggetti in pubblicazioni e divulgazioni scientifiche. Il trattamento dei dati personali è consentito solo con il consenso informato dell’assistito o del suo rappresentate legale, rispettando le condizioni stabilite dalla normativa sulla privacy.
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