Con gli ultimi interventi della riforma del processo, per poter divorziare è necessario attendere sei mesi (se la separazione è stata di tipo consensuale) o un anno, se la separazione è stata di tipo giudiziale.
Con gli ultimi interventi della riforma del processo, per poter divorziare è necessario attendere sei mesi (se la separazione è stata di tipo consensuale) o un anno, se la separazione è stata di tipo giudiziale.
La separazione è consensuale quando le parti trovano un accordo in anticipo su tutti gli aspetti della divisione dei beni e dell’eventuale mantenimento.
In tal caso, davanti al giudice o comodamente in studio (mediante la negoziazione assistita), occorrerà prendere atto delle volontà dei coniugi e dell’accordo da essi sottoscritto, che così viene “ratificato”
La separazione è consensuale quando le parti trovano un accordo in anticipo su tutti gli aspetti della divisione dei beni e dell’eventuale mantenimento.
In tal caso, davanti al giudice o comodamente in studio (mediante la negoziazione assistita), occorrerà prendere atto delle volontà dei coniugi e dell’accordo da essi sottoscritto, che così viene “ratificato”
La separazione è, invece, giudiziale quando un coniuge vuol separarsi e l’altro non vuole o quando i due non trovano l’accordo su uno o più aspetti della separazione stessa.
In questo caso, l’unica via è quella di una causa in tribunale, con i suoi tempi e i suoi costi. Anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale.
Delicati sono i temi relativi a:
- l’assegno di mantenimento del coniuge che sta peggio economicamente e degli eventuali figli minori;
- l’eventuale l’addebito della separazione (che ha conseguenze, sul piano economico, non indifferenti);
- l’eventuale “mobbing familiare”, che viene ricondotto a quelle situazioni patologiche che possono sorgere in presenza di un dislivello tra i due coniugi, dove la vittima si trova in costante posizione di inferiorità rispetto ad un’altra, laddove dovrebbe vigere l’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi.
- l’eventuale revisione dell’assegno divorzile o di mantenimento, quando mutano le condizioni di reddito di uno dei due coniugi
- l’affido condiviso o esclusivo e la collocazione dei figli;
- l’assegnazione della casa coniugale;
- il diritto di visita dei figli
- le spese straordinarie di mantenimento della prole.
Per un approccio serio, alla complessa vicenda che si accompagna a ogni ipotesi di separazione e divorzio, lo Studio su avvale di partners che hanno maturato l’esperienza necessaria.
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