Testamento biologico e il rispetto della volontà del paziente.
Il testamento biologico ( detto DAT, Disposizioni anticipate di trattamento ) è un documento con il quale, in anticipo, viene dato o negato il consenso di essere sottoposti a determinate terapie, trattamenti sanitari o esami. Esso è molto utile, soprattutto quando è prevedibile una perdita della capacità di intendere e di volere.
Il personale sanitario, a questo punto, deve informare il paziente delle conseguenze delle sue scelte. Questo per rispettare il diritto a prestare un consenso informato. Il tutto è reso esplicito della legge sul testamento biologico ( legge 22 dicembre 2017, n. 219 ), che all’art. 1 pone come obiettivo della legge quello di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione del paziente.
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Come si redige un testamento biologico?
Le DAT possono essere registrate oppure scritte a mano o al computer ma la firma deve avvenire necessariamente in presenza di un notaio, di un pubblico ufficiale o di un medico del Servizio Sanitario Nazionale.
Qualsiasi persona maggiorenne può autonomamente scegliere il contenuto del testamento biologico. Inoltre, può essere nominato un fiduciario, incaricato di parlare con i medici e prendere le decisioni relative ai trattamenti.
Qual è la posizione del medico?
Con o senza DAT, la volontà del paziente deve essere sempre rispettata. Tuttavia esistono casi che presentano particolari deroghe:
- Quando vengono scoperte nuove cure, non conosciute dal paziente al momento della stesura, che possono concretamente migliorare le condizioni di vita, il medico può disattendere le DAT;
- Il medico deve alleviare le sofferenze del paziente con mezzi appropriati al suo stato, a prescindere dal suo consenso a sottoporsi alla terapia del dolore. Per i malati terminali questa terapia consiste nella sedazione palliativa profonda ( inducendo così il paziente, con un mix di antidolorifici e benzodiazepina, in uno stato di incoscienza in cui mantiene solo la capacità di respirare autonomamente ).
- Al medico è consentito di esercitare la cd. obiezione di coscienza.
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