Testamento digitale

Con il nuovo codice della privacy, a seguito della modifica disposta dal decreto legislativo 101/2018, è stata regolato il vasto ambito dei diritti delle persone decedute, in particolare la protezione dei loro dati personali (pensiamo ai profili dei social network o ai vari account presenti in rete). A occuparsi di ciò l’articolo 2-terdecies, il quale dispone che “i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione”.

I soggetti titolari dei diritti. 

È dunque possibile che, in materia di dati personali, alcuni soggetti possano esercitare i diritti in questione facendo le veci del defunto: chiaro è il richiamo agli eredi, in virtù del ruolo loro assegnato dalle leggi sulle successioni, ma anche:
– ai soggetti che agiscono nell’interesse proprio,
– ai mandatari a tutela degli interessi del defunto stesso,
– a chi vanta ragioni familiari rilevanti e per ciò meritevoli di protezione. 

I diritti esercitabili. 

I diritti in questione, sono niente meno che l’accesso ai dati, la loro rettifica, cancellazione, limitazione all’utilizzo, portabilità e opposizione al loro utilizzo.

Esercizio dei diritti e limiti. 

L’esercizio di questi non è ammesso “nei casi previsti dalla legge o quando l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata”.

È quindi ammessa la facoltà del soggetto interessato di redigere una dichiarazione: 

scritta;
libera (con ciò escludendo l’ammissibilità di dichiarazioni ottenute sotto condizionamenti o costrizioni in grado di modificare la volontà dello stesso);

informata;
Con essa, il soggetto potrà regolare in modo specifico e non equivoco il trattamento dei suoi dati personali in caso di morte.
Il divieto potrà riguardare l’esercizio di tutti o solo alcuni diritti, ed inoltre è in ogni momento ammessa la revoca o la modificazione del divieto.

Infine, ricordiamo che “in ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.”

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