Trattamento dei dati personali: un’occhiata introduttiva.
In un precedente articolo abbiamo visto quali sono i criteri generali per il trattamento dei dati relativi alla salute ( clicca qui per leggerlo ). Ora generalizziamo il discorso e, senza far riferimento ad un settore specifico, vediamo quali sono le basi e alcuni dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali.
Ciò di cui parliamo trova ospitalità nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali ( 2016/679 ). Il nostro ordinamento ha accolto tale regolamento con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente un totale di 27 articoli con l’intento di armonizzare le discipline nazionale a quella europea.
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Le basi del trattamento dei dati personali.
Le condizioni che il regolamento detta per il trattamento dei dati sono numerose e volte ad evitare ogni uso improprio del materiale raccolto. Prima di ogni cosa, il trattamento deve essere conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza . Tale previsione fissa quelle che sono le coordinate elementari di una corretta gestione dei dati altrui. In virtù di ciò, ad es., si possono raccogliere i dati di un soggetto solo se quest’ultimo ha espresso il consenso e quando il trattamento dei dati è connaturato al contratto che si è stipulato.
Non meno importante è la previsione imprescindibile secondo cui possono raccogliersi solo i dati necessari alla finalità del trattamento. Quindi, se l’applicazione che avete appena scaricato vi chiede di raccogliere i vostri dati, prima di acconsentire, controllate il motivo del trattamento ( che deve essere comunicato; in mancanza potete chiederlo esplicitamente ) e sulla base di quest’ultimo vedete quali sono i dati che intendono raccogliere. Avete così l’opportunità di valutare autonomamente la richiesta. Poi, una volta espresso il consenso, il titolare del trattamento dovrà necessariamente garantire la riservatezza e la sicurezza dei vostri dati.
I soggetti in prima linea.
Ogni attività di raccolta dati è diretta da un titolare del trattamento, che è colui che decide circa il trattamento e le sue modalità. Questo soggetto deve, innanzitutto, garantire che la raccolta dati avvenga in conformità del regolamento sopra citato. Ma non finisce qui, in virtù del principio di responsabilizzazione, deve essere anche in grado di comprovare il rispetto delle garanzie. Tutte le misure tecniche, necessarie per assicurare quanto detto, sono disposte dal titolare stesso. Però, può essere che per fare ciò si avvalga dell’aiuto di un’altra figura: il responsabile del trattamento. Sebbene le due figure sembrino sovrapporsi, il ruolo del responsabile del trattamento dei dati è diverso ed è disciplinato da un contratto che lo vincola al titolare del trattamento ( in virtù dell’art.28 paragrafo 3 ). In sostanza, il responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento e sotto le sue direttive.
Accanto a questi, spicca il ruolo del responsabile della protezione dei dati. Questo soggetto, a differenza del responsabile del trattamento, ha il compito di facilitare l’applicazione della normativa. Più nello specifico, funge da consulente per il titolare e il responsabile del trattamento, oltre a vigilare sulla corretta applicazione del regolamento in cooperazione con le autorità di controllo.
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