Trattamento dei dati: tre soggetti in prima linea.
In un articolo precedente, abbiamo visto brevemente le basi della disciplina del trattamento dei dati personali ( clicca qui per leggerlo ). Una volta acconsentito alla raccolta, i nostri dati passano per le mani di vari soggetti ( rispettandone sempre la riservatezza ), ognuno dei quali ha un compito specifico. Questi sono:
- il titolare del trattamento;
- il responsabile del trattamento;
- il responsabile della protezione dei dati.
Tutte figure disciplinate dal Regolamento UE 2016/697.
Indice dei contenuti
Il titolare del trattamento.
Partiamo dicendo che il titolare non è solo una persona fisica, potendo questo essere un ente, un’associazione, un’autorità o organismo pubblico. Il titolare è quella figura, che sta al vertice, a cui competono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento, compreso il profilo della sicurezza. Il suo ruolo si sostanzia nell’occuparsi dei rapporti con la persona, cui i dati si riferiscono, e con il Garante per la protezione dei dati personali.
- Il Garante per la protezione dei dati è un’autorità amministrativa che vigila sul corretto trattamento dei dati personali. Per questo motivo, il titolare deve notificargli l’inizio del trattamento dei dati sensibili ( anche quelli relativi alla salute ).
- Il rapporto con l’interessato deve essere garantito, perché questa è il mezzo tramite il quale l’interessato può esercitare i propri diritti. Egli ha infatti il diritto di aggiornare, modificare o cancellare i propri dati ( detto diritto all’oblio ), oltre al diritto di opporsi al trattamento.
Vedi: Diritto all’oblio contro la diffamazione; Il trattamento dei dati relativi alla salute.
Per lo svolgimento del trattamento il titolare nomina uno o più responsabili del trattamento.
Responsabile del trattamento.
È vincolato alle direttive del titolare tramite un contratto apposito. Si occupa del trattamento vero e proprio, infatti i soggetti vengono scelti in base alla capacità di gestione e di attuazione della normativa vigente. Quindi può essere identificato come quel soggetto che fornisce assistenza al titolare del trattamento, garantendo misure tecniche adeguate affinché il titolare del trattamento possa tutelare i diritti che sono propri dell’interessato.
Ad es.: se l’interessato chiede al titolare di cancellare i propri dati, il responsabile deve procedere una volta ricevuto l’ordine dal titolare.
Il titolare o il responsabile del trattamento, se lo ritengono necessario, nominano un responsabile della protezione dei dati.
Responsabile della protezione dei dati.
È colui che vigila sul trattamento, fornendo consulenza ed esprimendo valutazioni circa l’impatto sulla protezione dei dati. Per la natura dell’incarico, oltre a conoscere la normativa vigente, è richiesta una conoscenza informatica adeguata. Un requisito particolare di questo ruolo è che si svolga in maniera indipendente, al fine di non creare un conflitto di interessi nello svolgimento delle sue funzioni.
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