Tutela cautelare: processo e lotta contro il tempo
Per individuare la funzione della tutela cautelare dobbiamo considerare la seguente situazione. Dal momento in cui è richiesto l’intervento dell’organo giurisdizionale, al momento in cui la tutela effettivamente impartita passa necessariamente un certo lasso di tempo. In tale periodo la realtà di sicuro non si ferma; ciò rischia di sminuire o addirittura estinguere del tutto l’interesse di colui che ha richiesto la tutela giurisdizionale.
Dobbiamo quindi domandarci: quali strumenti può adoperare un giudice al fine di mantenere e tutelare l’interesse del soggetto a ottenere la tutela giurisdizionale?
In quest’ottica la funzione cautelare costituisce una delle concretizzazioni di un principio fondamentale del processo. Parliamo del principio della ragionevole durata del processo secondo il quale “la durata del processo non deve danneggiare la parte che ha ragione” (anche se, nella realtà, l’ordinamento italiano è tristemente conosciuto per l’eccessiva durata dei suoi processi).
Indice dei contenuti
Due caratteristiche fondamentali della tutela cautelare.
La tutela cautelare si fonda sulla seguente caratteristica: deve essere concessa senza una preventiva e completa ricognizione di chi abbia ragione e di chi abbia torto. È necessario, cioè, che la tutela cautelare sia impartita repentinamente, e quindi con una certa approssimazione.
Ciò ha senso se ci fermiamo un attimo a pensare: fra la richiesta e la concessione di un provvedimento intercorre un periodo di tempo, durante il quale possono facilmente verificarsi inconvenienti, che proprio la tutela cautelare è chiamata ad evitare.
Bisogna poi dire che il procedimento cautelare è autonomo e distinto dal giudizio di cognizione volto ad acclarare definitivamente l’esistenza del diritto sottoposto a cautela. Nel giudizio ordinario di cognizione è perciò consentito proporre tutte le possibili domande attinenti al merito, pur se volte a far valere un diritto diverso da quello cui si riferivano le domande formulate nel procedimento cautelare (Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, n.2623).
Contenuto
La tutela cautelare può avere un contenuto vario: custodia di un bene, forme di anticipazione degli effetti del provvedimento finale ecc. Bisogna però dire una cosa.
Essa non ha natura autonoma, ma subordinata. Ciò significa che non ha la funzione di “tutela definitiva” delle situazioni sostanziali. Bensì ha la funzione di garantire l’effettività delle altre forme di tutela giurisdizionale (dichiarativa o esecutiva).
La sua natura subordinata porta ad un’altra caratteristica: quella della provvisorietà. Essa ha durata limitata all’arco temporale che giunge fino al provvedimento giurisdizionale definitivo. Una volta giunto il provvedimento finale, la tutela cautelare è destinata ad essere riassorbita da questo.
Bene, con questo abbiamo concluso l’esame delle varie forme di tutela giurisdizionale. Con il prossimo articolo vedremo quali sono i principi costituzionali che governano l’attività giurisdizionale.
Perciò, se ti sei perso gli articoli sulle altre due forme di tutela (dichiarativa ed esecutiva) ti lascio qui gli articoli:
- Tutela cautelare: processo e lotta contro il tempo
- Tutela esecutiva: diritto processuale civile
- Tutela dichiarativa: una delle tre tutele giurisdizionali
Ci vediamo alla prossima lezione!
Testo della massima citata:
“Il procedimento cautelare, pur nella connotazione che esso assumeva prima della nuova struttura prevista per i provvedimenti anticipatori dall’articolo 669-octies, comma 6, del codice di procedura civile, alla stregua del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 2005 (disciplina non applicabile nel caso di specie, ratione temporis), è autonomo e distinto dal giudizio di cognizione volto ad acclarare definitivamente l’esistenza del diritto sottoposto a cautela. Nel giudizio ordinario di cognizione è perciò consentito proporre tutte le possibili domande attinenti al merito, pur se volte a far valere un diritto diverso da quello cui si riferivano le domande formulate nel procedimento cautelare. Al riguardo, inoltre, non è ravvisabile alcuna inammissibilità della domanda articolata nel giudizio di merito per diversità e, quindi, per novità di essa rispetto a quella precedentemente formulata nel ricorso diretto a ottenere il provvedimento cautelare, mancando una qualsiasi norma processuale che, in deroga ai generali principi sulla cumulabilità delle azioni, precluda di introdurre dinanzi al giudice del processo di cognizione piena una domanda ulteriore rispetto a quella già oggetto della invocata tutela cautelare.”
Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, n.2623
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