Tutela dichiarativa: una delle tre tutele giurisdizionali

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Precedentemente abbiamo visto qual è l’oggetto del diritto processuale civile e quali sono i presupposti dell’attività giurisdizionale. Dobbiamo vedere quali sono i tipi di tutela giurisdizionale.questi sono tre: la tutela dichiarativa, la tutela esecutiva e la tutela cautelare. In questa sede ci concentreremo sulla tutela dichiarativa.

Tutela dichiarativa: quale la sua funzione?

Il punto di partenza è la constatazione che c’è, o si afferma esserci, una situazione sostanziale lesa. La forma di tutela deriva dalla risposta a una domanda: di che cosa necessita tale situazione sostanziale lesa?

Come abbiamo detto prima, la prima forma di intervento giurisdizionale è quella che comunemente viene chiamata “funzione giurisdizionale dichiarativa“, a cui corrisponde il processo di cognizione. Il compito dell’attività giurisdizionale dichiarativa è quello di determinare i comportamenti leciti e doverosi, che due o più soggetti potranno (e dovranno) tenere con riferimento alla situazione sostanziale protetta.

Per adempiere a tale compito bisogna:

  • accertare esistenza della situazione sostanziale;
  • dopodiché accertata lesione da essa subita a causa dell’illecito;
  • individuare quali conseguenze giuridiche devono prodursi per eliminare la lesione.

Questi tre passi non sono tre momenti staccati ma un tutt’uno. Tale forma di tutela viene chiamata “cognizione” perché, affinché si possa giungere a un provvedimento giurisdizionale dichiarativo, si rende necessario l’attività di ricognizione del giudice che deve emettere il provvedimento dichiarativo.

Tramite questa attività di ricognizione il giudice si deve convincere che la situazione sostanziale è effettivamente venuta ad esistenza, che un illecito ha causato una o più lesioni, e deve capire quali sono gli effetti necessari a rimuovere la lesione.

Come si può intuire, affinché il giudice giunga a tale convinzione, è necessario svolgere un’attività volta a raccogliere tutti gli eventi rilevanti per dare un contenuto il provvedimento dichiarativo. Solitamente lo svolgimento di tale attività occupa la maggior parte dell’arco temporale del processo. Abbiamo quindi individuato una delle fasi del processo civile, il processo di cognizione.

Il provvedimento finale, che conclude la tutela dichiarativa, assumere contenuti diversi.

Tutela dichiarativa e il provvedimento di mero accertamento.

Se è sufficiente stabilire quali sono i comportamenti leciti e di comportamenti doverosi che le parti dovranno tenere, il contenuto del provvedimento è di “mero accertamento“. Con tale provvedimento si stabiliscono ciò che le parti possono e debbono fare.

Non bisogna però confondere l’accertamento che il giudice effettua in relazione all’esistenza del diritto fatto valere con l’accertamento che è contenuto nella sentenza. Il contenuto della sentenza è un accertamento che guarda al futuro in quanto stabilisce comportamenti che ciascuna parte deve tenere dopo il processo.

Invece l’accertamento sull’attuale esistenza del diritto fatto valere è effettuato in relazione a quanto accaduto prima del processo, o al massimo durante il processo; è un accertamento che guarda al passato.

Provvedimento di condanna.

Se il diritto si trova in uno stato di insoddisfazione, perché l’obbligato non ha tenuto il comportamento che doveva tenere, allora sarà necessario un provvedimento di “condanna“. Tale provvedimento ha gli stessi effetti del provvedimento di mero accertamento, in più consente anche l’esperibilità della tutela esecutiva (che affronteremo nel prossimo articolo). Il provvedimento di condanna accerta l’attuale esistenza e diritto ad una prestazione da parte dell’obbligato.

Provvedimenti costitutivi.

Un po’ più particolare è la pronuncia costitutiva. Per ben capire tale pronuncia dobbiamo fare un passo indietro e parlare un secondo dei diritti potestativi.

Il diritto potestativo consiste nella manifestazione di volontà di un soggetto rilevante affinché si produca un effetto nella sfera giuridica di un altro soggetto. Per esempio, nel rapporto di locazione ciascuna delle parti può manifestare la volontà di non rinnovarla. In questo caso, quindi, basta la semplice manifestazione di volontà perché si produca un effetto (la risoluzione del rapporto). Eventuali contestazioni, che dovessero sorgere sulla produzione delle effetto giuridico in conseguenza della manifestazione di volontà, danno luogo ad una pronuncia di mero accertamento. Altre volte invece il diritto potestativo si esercita giudizialmente (cioè con la proposizione di una domanda giudiziale: annullamento del contratto). L’effetto giuridico è prodotto dal provvedimento che viene denominato costitutivo, in quanto modifica la situazione sostanziale preesistente. E quindi, il provvedimento costitutivo, sulla base della situazione sostanziale preesistente, opera una modificazione e statuisce su ciò che è lecito e su ciò che è doveroso fare in conseguenza della modificazione effettuata.

Continua a leggere il prossimo articolo per capire la funzione della tutela esecutiva!

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